L’art.
31, comma 3, della Legge n. 4 del 7 gennaio 1929, rubricata “Norme generali per
la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”, espressamente prevede
che <<Qualora una legge finanziaria attribuisca l’accertamento di
determinati reati a funzionari ed agenti dell’amministrazione, questi
funzionari ed agenti, acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati
e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali
e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura
dell’amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constatare
a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento>>.
Orbene,
dalla lettura del suddetto articolo ne discende che, se è pur vero che gli
agenti ed i funzionari dell’amministrazione possono essere delegati da parte di
magistrati all’accertamento di determinati reati, è altrettanto vero che
l’ampiezza della delega deve essere quanto mai limitata (“ai soli reati il cui
accertamento sia loro demandato da una legge finanziaria”), anche e soprattutto
in considerazione delle già molteplici incombenze di natura amministrativa
demandate alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate.
Come
noto, infatti, ai suddetti enti, in virtù del loro rapporto di dipendenza
dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, è affidata in via
amministrativa l’attività istituzionale di verifiche ed accertamenti fiscali
e
tributari.
In
ragione di tanto, nelle indagini relative all’accertamento dei reati, sarebbe
quindi auspicabile e legittimo che i magistrati si limitassero a richiedere
all’Agenzia delle Entrate soltanto eventuale documentazione, della quale
l’ufficio sia in possesso, che risulti indispensabile per l’accertamento di
determinati reati tributari, specificamente demandato da una legge finanziaria
a funzionari e agenti dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze.
Al
di fuori di specifiche necessità in ordine all’accertamento di reati gravi che
rendano indispensabile l’intervento specialistico della Guardia di Finanza e
della necessità di disporre accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca
patrimoniale e a quella per equivalente, deve viceversa ritenersi non
consentito delegare all’Agenzia delle Entrate attività di indagine riguardanti
notizie di reato comunicate da altri organi di polizia giudiziaria.
Maurizio Villani e
Alessandra Rizzelli (da diritto.it del 5.7.2012)