Nella lettera di disdetta non è
necessario precisare
che l'immobile verrà destinato ad
abitazione familiare
Nella
lettera di disdetta del contratto di locazione non è necessario dettagliare
l'esigenza dei figli per chiedere la restituzione dell'immobile.
È
quanto emerge dalla sentenza n. 13199 del 26 luglio 2012, con la quale la Cassazione ha respinto
il ricorso di un conduttore che aveva ricevuto la lettera di disdetta, al primo
rinnovo, con la quale il locatore si limitava a dire «l'immobile serve a mia
figlia».
Inutile
il ricorso ai giudici da parte dell'uomo che aveva finto di ignorare il
matrimonio della ragazza che, per un certo periodo, aveva vissuto con la
famiglia d'origine.
«Il
secondo quesito - dice Piazza Cavour - non coglie nel segno, perché il giudice
dell'appello, pur avendo posto in rilievo che la giustificazione della disdetta
"poiché l'appartamento serve a mia figlia", interpretata astrattamente,
poteva apparire come non del tutto corretta dal punto di vista giuridico, l'ha
valutata nel suo linguaggio comune, corroborando tale valutazione con le altre
circostanze e i documenti in atti».
Debora Alberici (da cassazione.net)