venerdì 27 luglio 2012

Mancato rinnovo locazione, basta generica necessità dei figli


Nella lettera di disdetta non è necessario precisare
che l'immobile verrà destinato ad abitazione familiare

Nella lettera di disdetta del contratto di locazione non è necessario dettagliare l'esigenza dei figli per chiedere la restituzione dell'immobile.
È quanto emerge dalla sentenza n. 13199 del 26 luglio 2012, con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso di un conduttore che aveva ricevuto la lettera di disdetta, al primo rinnovo, con la quale il locatore si limitava a dire «l'immobile serve a mia figlia».
Inutile il ricorso ai giudici da parte dell'uomo che aveva finto di ignorare il matrimonio della ragazza che, per un certo periodo, aveva vissuto con la famiglia d'origine.
«Il secondo quesito - dice Piazza Cavour - non coglie nel segno, perché il giudice dell'appello, pur avendo posto in rilievo che la giustificazione della disdetta "poiché l'appartamento serve a mia figlia", interpretata astrattamente, poteva apparire come non del tutto corretta dal punto di vista giuridico, l'ha valutata nel suo linguaggio comune, corroborando tale valutazione con le altre circostanze e i documenti in atti».

Debora Alberici (da cassazione.net)