Il
recente clamore, suscitato dal maxiblitz dei giorni scorsi, posto in essere
dalla Guardia di Finanza sulle spiagge salentine, rende necessario un
intervento chiarificatore sulla dibattuta questione delle sanzioni irrogate
agli stabilimenti balneari per la mancata emissione di scontrini fiscali a
fronte del noleggio delle attrezzature da spiaggia (es. ombrelloni, lettini,
sedie sdraio ecc.).
A
tal fine, dunque, è necessario premettere che la certificazione del
corrispettivo, mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, riguarda in
generale le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della
fattura.
In
ogni caso, però, è prevista l’equiparazione dell’emissione dello scontrino
fiscale con quella della ricevuta fiscale e viceversa.
Difatti,
per qualsiasi operazione soggetta all'obbligo di certificazione e indipendentemente
dall'esercizio di apposita opzione, il contribuente ha la possibilità di
emettere alternativamente la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (art. 3,
c. 147, lett. f), L. 549/95, art. 1 DPR 696/96).
La
scelta tra la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale è totalmente libera e non
è subordinata all'espletamento di specifiche formalità. Inoltre non è soggetta
a limitazioni relative al numero ed al tipo delle operazioni svolte ed alle
modalità di esercizio dell'attività stessa (Circ. Min. 4 aprile 1997 n. 97/E).
In
altri termini, un contribuente,
non
obbligato all’emissione della fattura se non su richiesta del cliente, per
documentare i corrispettivi percepiti nell'esercizio della propria attività,
può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta fiscale sia dello
scontrino ovvero di uno dei due documenti per una o più operazioni e
dell'altro documento per le ulteriori operazioni.
Nella
specie, poi, tanto la ricevuta quanto lo scontrino devono essere rilasciati al
soggetto che fisicamente effettua l'acquisto del bene o utilizza il servizio
prestato.
Per
quanto riguarda i termini di emissione, la ricevuta fiscale deve generalmente
essere emessa in duplice esemplare al momento della consegna del bene ovvero al
momento dell'ultimazione della prestazione e non è possibile la trasmissione in
via elettronica tramite sistemi informatici (Circ. Min. 17 maggio 2000 n.
98/E). Tuttavia, nel caso di pagamento del corrispettivo, totale o parziale,
antecedente o successivo al momento di ultimazione della prestazione, la
ricevuta fiscale deve essere emessa al momento del pagamento, ferma restando la
necessità di emettere altra ricevuta fiscale al momento di ultimazione della
prestazione o consegna del bene (art. 1 DM 30 marzo 1992).
Per
quanto riguarda, invece, lo scontrino fiscale (art. 1 DM 23 marzo 1983), questo
deve essere emesso: per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del
corrispettivo, ovvero al momento della ultimazione della prestazione, se questa
è anteriore al pagamento; in tale ultimo caso, sussiste l'obbligo di indicare
sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte
(se, ad esempio, è stato incassato un acconto); per le cessioni di beni, al
momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del
bene, se questa è anticipata rispetto al pagamento; tuttavia, in tale ultimo
caso, non sussiste l'obbligo di indicare sullo scontrino fiscale che il
corrispettivo non è stato pagato. Nel caso di cessioni di beni con pagamento
immediato del corrispettivo e consegna differita, poi, lo scontrino fiscale
deve essere emesso all'atto del pagamento e deve essere consegnato unitamente
ai beni ceduti (al cliente o al vettore).
Orbene,
ciò posto, occorre a questo punto precisare che tale obbligo di certificazione
dei corrispettivi, di cui all’art. 22 DPR 633/72, riguarda i soggetti passivi
IVA che pongono in essere operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria
l'emissione della fattura (se non a richiesta del cliente).
Più
nel dettaglio, si tratta dei soggetti che svolgono delle attività di commercio
al minuto e assimilate, tra cui, per effetto dell’abrogazione avvenuta con il
D.L. n. 138/2011 della lett. rr) dell’art. 2 del DPR 696/96, rientrano quelle
degli stabilimenti balneari, esercenti l’attività di noleggio di beni mobili,
per le quali, per l’appunto, a norma dell' art. 22, c. 1, n. 4, del DPR n. 633
del 26-10-1972 e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo della
emissione della fattura, indipendentemente dal fatto che all'emissione della
fattura si possa essere tenuti a seguito di richiesta dell' altra parte
contraente.
In
definitiva, dunque, se il contribuente dimostra di aver emesso la ricevuta
fiscale piuttosto che lo scontrino a fronte del pagamento o dell’ultimazione
della prestazione, gli organi verificatori non devono contestare nulla.
Al
tempo stesso, se non è stato pagato nulla e la prestazione non è stata
ultimata, nessuna ricevuta o scontrino deve essere emessa.
Maurizio Villani e
Paola Rizzelli (da diritto.it del 12.7.2012)