Secondo
la Suprema Corte
di Cassazione (III Sezione) - sentenza n. 4367 del 19 marzo 2012 - è da
considerare legittimo il recesso dal contratto di locazione che il proprietario
dell'immobile "formalizzi", alla prima scadenza utile, al conduttore,
qualora si evidenzino particolari esigenze di carattere personale che appaiano,
in base a un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune
esperienza ed anche in presenza della volontà di destinare successivamente
l'immobile stesso a "uso promiscuo".
In
tal caso, il giudice deve compiere il relativo accertamento, a prescindere
dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore, e senza
pretendere giustificazioni di ordine sociale che limiterebbero la libertà di
scelta di ogni cittadino.
Ed
infatti - precisano i magistrati di Cassazione - solo quando il recesso del
locatore "è costituito da malizioso comportamento, preordinato a creare
una stato di necessità, tale recesso non si configura legittimamente esercitato
ai sensi della Legge n. 431 del 1998, articolo 3".
Sull'argomento
interviene, altresì, l'avv. Eugenio Gargiulo, il quale evidenzia l'importanza
della pronuncia giurisprudenziale della Suprema Corte, in quanto da oggi, in
virtù della stessa, solo quando il recesso del locatore è costituito da
malizioso comportamento, preordinato a creare una stato di necessità, tale
recesso non si potrà configurare legittimamente esercitato ai sensi dell'art.3
della legge n. 431/98.
Al
di fuori di tale ipotesi -conclude l'avv. Eugenio Gargiulo- il locatore può
agire liberamente ogni qual volta si presentino particolari esigenze di
carattere, come in questo caso, personali che appaiono, in base ad un'equa
valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel
normale svolgimento dei rapporti umani, personali e giuridici. In tal caso, il
relativo accertamento va compiuto prescindendo dalla valutazione comparativa
con le esigenze del conduttore e senza pretendere giustificazioni di ordine
sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino (la Corte si è così espressa
dichiarando la legittimità della disdetta, alla prima scadenza, del contratto
di locazione da parte del proprietario di un'unità immobiliare, che vi aveva
poi fatto instaurare la sede di un patronato).
(Da overlex.com)