lunedì 16 luglio 2012

Legittimo recesso locatore per esigenze personali


Secondo la Suprema Corte di Cassazione (III Sezione) - sentenza n. 4367 del 19 marzo 2012 - è da considerare legittimo il recesso dal contratto di locazione che il proprietario dell'immobile "formalizzi", alla prima scadenza utile, al conduttore, qualora si evidenzino particolari esigenze di carattere personale che appaiano, in base a un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza ed anche in presenza della volontà di destinare successivamente l'immobile stesso a "uso promiscuo".
In tal caso, il giudice deve compiere il relativo accertamento, a prescindere dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore, e senza pretendere giustificazioni di ordine sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino.
Ed infatti - precisano i magistrati di Cassazione - solo quando il recesso del locatore "è costituito da malizioso comportamento, preordinato a creare una stato di necessità, tale recesso non si configura legittimamente esercitato ai sensi della Legge n. 431 del 1998, articolo 3".
Sull'argomento interviene, altresì, l'avv. Eugenio Gargiulo, il quale evidenzia l'importanza della pronuncia giurisprudenziale della Suprema Corte, in quanto da oggi, in virtù della stessa, solo quando il recesso del locatore è costituito da malizioso comportamento, preordinato a creare una stato di necessità, tale recesso non si potrà configurare legittimamente esercitato ai sensi dell'art.3 della legge n. 431/98.
Al di fuori di tale ipotesi -conclude l'avv. Eugenio Gargiulo- il locatore può agire liberamente ogni qual volta si presentino particolari esigenze di carattere, come in questo caso, personali che appaiono, in base ad un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti umani, personali e giuridici. In tal caso, il relativo accertamento va compiuto prescindendo dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore e senza pretendere giustificazioni di ordine sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino (la Corte si è così espressa dichiarando la legittimità della disdetta, alla prima scadenza, del contratto di locazione da parte del proprietario di un'unità immobiliare, che vi aveva poi fatto instaurare la sede di un patronato).

(Da overlex.com)