Il
Gip non può fare un “copia e incolla” della richiesta cautelare presentata dal
pm. Infatti, se l’ordinanza del giudice non contiene adeguati ragionamenti, il
Riesame non può supplire alle carenze evidenti. E’ quanto affermato dalla Corte
di Cassazione, nella sentenza n. 22327/2012.
Il caso. Il GIP disponeva la misura della custodia cautelare
in carcere nei confronti di due imputati accusati di traffico di sostanze
stupefacenti. Tuttavia, il Tribunale osservava come il magistrato avesse fatto
riferimento ad una serie di circostanze del tutto estranee alla vicenda
giudiziaria in esame. In più, nell’ordinanza da lui emessa, si era limitato a
riprodurre «integralmente e senza virgolettature» il contenuto della richiesta
cautelare del pm. Perciò, il tribunale del Riesame annullava l’ordinanza del
Gip per mancanza dei requisiti richiesti. Il Procuratore Generale presenta
ricorso deducendo violazione di legge avendo il Collegio erroneamente
dichiarato la nullità del provvedimento oggetto di riesame e disattendendo così
un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che consente al
Giudice di trasfondere integralmente e alla lettera le richieste del pm.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la Suprema Corte
precisa che «l’ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere
l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi
di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali assumono rilevanza,
nonché la valutazione degli elementi a carico dell’indagato». Piazza Cavour
conferma quindi che il provvedimento di restrizione della libertà personale e
l’ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente legati e
complementari. In sostanza, il Riesame può integrare e completare le eventuali
carenze di quella del Gip, tuttavia - chiarisce la S.C. - ciò è possibile quando
la motivazione è insufficiente, incongrua o inesatta e non quando, come nella fattispecie,
non sia riconoscibile nemmeno un adeguato percorso argomentativo. Insomma, il
sistema del “copia e incolla” informatico utilizzato dal Gip, non permette
l’integrazione da parte del Riesame.
(Da avvocati.it del 18.7.2012)