domenica 22 luglio 2012

Vietato a GIP “copia e incolla” di richiesta pm


Il Gip non può fare un “copia e incolla” della richiesta cautelare presentata dal pm. Infatti, se l’ordinanza del giudice non contiene adeguati ragionamenti, il Riesame non può supplire alle carenze evidenti. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22327/2012.
Il caso. Il GIP disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due imputati accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Tuttavia, il Tribunale osservava come il magistrato avesse fatto riferimento ad una serie di circostanze del tutto estranee alla vicenda giudiziaria in esame. In più, nell’ordinanza da lui emessa, si era limitato a riprodurre «integralmente e senza virgolettature» il contenuto della richiesta cautelare del pm. Perciò, il tribunale del Riesame annullava l’ordinanza del Gip per mancanza dei requisiti richiesti. Il Procuratore Generale presenta ricorso deducendo violazione di legge avendo il Collegio erroneamente dichiarato la nullità del provvedimento oggetto di riesame e disattendendo così un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che consente al Giudice di trasfondere integralmente e alla lettera le richieste del pm.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la Suprema Corte precisa che «l’ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali assumono rilevanza, nonché la valutazione degli elementi a carico dell’indagato». Piazza Cavour conferma quindi che il provvedimento di restrizione della libertà personale e l’ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente legati e complementari. In sostanza, il Riesame può integrare e completare le eventuali carenze di quella del Gip, tuttavia - chiarisce la S.C. - ciò è possibile quando la motivazione è insufficiente, incongrua o inesatta e non quando, come nella fattispecie, non sia riconoscibile nemmeno un adeguato percorso argomentativo. Insomma, il sistema del “copia e incolla” informatico utilizzato dal Gip, non permette l’integrazione da parte del Riesame.

(Da avvocati.it del 18.7.2012)