Tribunale Caltanissetta, sent.
13.6.2012
Non
sussiste il reato di oltraggio a pubblico ufficiale laddove l’offesa, se pur
rivolta a più soggetti con la qualifica di pubblici ufficiali, è connotata
dall’assenza di altre persone che hanno assistito al fatto.
E’
quanto ha stabilito il Tribunale di Caltanissetta nella sentenza 13 giugno
2012.
Il
caso ha visto coinvolto un soggetto, imputato di rispondere del reato di
oltraggio a pubblico ufficiale perché in presenza di più agenti della Polizia,
ne offendeva l’onore mentre costoro compivano atti del loro ufficio.
Al
riguardo, il giudice nisseno nel valutare la condotta dell’imputato ha
ricostruito in diritto la recente evoluzione del reato di oltraggio a pubblico
ufficiale.
Invero,
è stato ricordato come il reato de quo, previsto dal vecchio art. 341 c.p., è
stato dapprima abrogato dall’art. 18, legge 205/99 e successivamente
reintrodotto con Legge 94/2009, con delle variazioni circa gli elementi
costitutivi dello stesso.
In
particolare, con la nuova formulazione del reato di oltraggio a pubblico
ufficiale sono rimasti invariati il bene giuridico tutelato (onore o prestigio
del pubblico ufficiale, anzi, come rilevato da Corte Cost. n. 51/80, il buon
andamento della P.A.) l’occasionalità necessaria tra la condotta delittuosa e
il compimento dell’atto d’ufficio ovvero l’esercizio delle funzioni del
pubblico ufficiale, mentre è cambiata, oltre
alla necessità che la condotta sia commessa in luogo pubblico o aperto
al pubblico, la circostanza riferita alla “presenza di più persone”.
Quest’ultimo
elemento mentre nel precedente delitto di oltraggio risultava essere mera
circostanza aggravante, con la nuova enunciazione diventa elemento costitutivo
della fattispecie.
In
pratica, nel richiamare conformi indirizzi giurisprudenziali, il Tribunale
siciliano, sottolinea come secondo la previgente disciplina – ora abrogata – la
norma incriminatrice postulava un rapporto diretto e personale tra il
soggettivo attivo e quello passivo del reato, essendo dunque sufficiente la
presenza fisica del solo pubblico ufficiale e non di altre persone, che
assurgeva solo come elemento di circostanza aggravante.
Con
l’attuale previsione dell’art. 14-bis, invece, solo la sussistenza della
presenza di più persone estranee ai soggetti con qualifica di pubblico
ufficiale – compresi gli altri elementi – integra la fattispecie di oltraggio.
Nel
caso di che trattasi, il giudice ha assolto l’imputato perché il fatto non
sussiste, giacché la condotta per integrare il reato in argomento doveva
perfezionarsi alla presenza di più persone - intese come ricomprendente solo
soggetti cui non è rivolta l’offesa e che pertanto e che non siano pubblici
ufficiali – mentre così non è stato, poiché l’offesa al prestigio è stata
rivolta a tutti e tre agenti presenti, cioè a più pubblici ufficiali, ma non in
presenza di altre (più) persone.
(Da Altalex del
24.7.2012. Nota di Gesuele Bellini)