martedì 17 luglio 2012

Danno da pignoramento illegittimo: Equitalia condannata


Cass. civile, sez. III, sent. 11.6.2012 n° 9445

Un avvocato, nonostante la vittoriosa opposizione ad una cartella di pagamento relativa a pregresse sanzioni amministrative, si vedeva notificare un avviso di mora da parte dell’ente creditore e dell’agente riscossore, ai quali prontamente inviava copia della sentenza che aveva annullato l’atto di intimazione di pagamento, chiedendo altresì l’annullamento in autotutela dell’indebito avviso di mora, con diffida ad astenersi dal compiere atti di esecuzione forzata.
Tuttavia veniva attivata la procedura di esecuzione forzata nei confronti dell’avvocato, il quale subiva pignoramento mobiliare presso la sede del proprio studio legale.
A questo punto, lo sfortunato professionista conveniva in giudizio ente creditore e agente riscossore chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto delle operazioni del pignoramento, avvenuto peraltro davanti alla figlia, ad una collega ed alla segretaria.
Il danno non patrimoniale derivante da un fatto illecito astrattamente configurabile come reato: il danno morale prodotto dall’omissione d’atti d’ufficio
Nel caso di specie il pregiudizio non patrimoniale posto a fondamento della domanda di risarcimento è rappresentato dal danno morale prodotto da un fatto di reato astrattamente configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p..
Secondo la prospettazione operata dal ricorrente, infatti, la condotta dell’ente impositore e dell’agente di riscossione, consistente nell’inerzia tenuta a fronte dell’istanza di annullamento dell’ingiustificato avviso di mora, integrerebbe gli estremi del reato di omissione d’atti d’ufficio disciplinato dal secondo comma dell’art. 328 c.p..
Secondo la formulazione vigente di detta norma, risponde del reato di omissione d’atti d’ufficio il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Il modus operandi nell’accertamento giudiziale della responsabilità per danno non patrimoniale derivante da fatto astrattamente costitutivo di reato
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha censurato l’iter logico-giuridico percorso dai Giudici della fase del merito nell’accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria dell’ente creditore e del riscossore: in particolare, nel secondo grado di giudizio, la Corte territoriale, senza operare il doveroso preliminare accertamento circa l’astratta configurabilità della fattispecie di reato nella condotta dell’ente creditore e dell’agente riscossore, aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale (sub specie di danno morale) ritenendo non sussistente – alla luce delle prove raccolte – la lesione di un diritto della personalità costituzionalmente rilevante (diritto all’immagine), con conseguente esclusione del danno.
Al contrario, secondo i Giudici di Piazza Cavour, “quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, la vittima avrà astrattamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso”.
Da ciò la Corte ricava i seguenti principi:
quando è prospettato un illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., spetta al giudice accertare, incindenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l’attore riconduce la fattispecie;
l’accertamento circa la astratta configurabilità di un reato è logicamente preliminare all’indagine sull’esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale, cui sia eventualmente ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo l’interpretazione pretoria costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.;
di conseguenza l’accertamento circa la sussistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale va effettuata solo dopo l’esclusione dell’astratta configurabilità di un reato;
l’indagine in ordine alla sussistenza in concreto (prova) del pregiudizio patito dal titolare dell’interesse tutelato è subordinata all’accertamento circa l’astratta riconducibilità della condotta del danneggiante ad una fattispecie criminosa, o, qualora questa sia stata preliminarmente esclusa, all’accertamento circa la lesione di un diritto di rilievo costituzionale.

(Da Altalex del 9.7.2012. Nota di Filippo Di Camillo)