Non
integra il reato ex art. 570 c.p. la condotta di chi, in assenza del dolo nel
voler far mancare i mezzi di sussistenza ai familiari, versi in ritardo alcuni
assegni di mantenimento, ponendo in essere così un inadempimento né serio né
protratto nel tempo. E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, nella
sentenza n. 25596/2012.
Il caso. Un uomo veniva condannato, in primo e secondo
grado, per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare nei
confronti del figlio minorenne: non aveva provveduto a versare, per cinque
mesi, l’assegno di mantenimento dovuto per il figlio. Lo stesso reato non
veniva dichiarato estinto dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, nonostante la
remissione di querela da parte della madre, in quanto procedibile d’ufficio in
ragione della minore età del figlio. Il condannato propone, allora, ricorso per
cassazione.
Il giudizio di legittimità. In particolare, con il primo motivo, accolto dalla
S.C. e giudicato assorbente i successivi, il ricorrente lamenta che la condotta
ritenuta integrante il reato di cui all’art. 570 c.p. sarebbe consistita
solamente nell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, dovuto solo ad
un momentaneo disagio economico e non alla volontà di far mancare i mezzi di
sussistenza alla famiglia. In effetti, osserva piazza Cavour, il ritardo dei
pagamenti risultante dai documenti prodotti in giudizio dalla difesa non
corrisponde alla condotta contestata nel capo di imputazione, secondo cui il
ricorrente avrebbe del tutto omesso i pagamenti. Ciò constatato, la sentenza di
condanna finirebbe con l’ affermare che il reato contestato è integrato anche
con il solo ritardo nei versamenti. Secondo gli Ermellini, la condotta
richiesta dalla norma incriminatrice in parola non è integrata da qualsiasi
inadempimento – differenziandosi dal’inadempimento anche non grave rilevante in
sede civile – ma deve comunque essere sorretta dall’elemento psicologico del
dolo. Inoltre, da un punto di vista oggettivo, l’inadempimento penalmente
rilevante deve essere serio e sufficientemente protratto nel tempo, in modo
tale da «incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza
che il soggetto obbligato deve fornire». Dato che il ricorrente ha solamente ritardato
alcuni versamenti, per giunta per un breve lasso di tempo, la sentenza
impugnata viene annullata senza rinvio nella parte relativa alla condotta in
danno del figlio minore, perché il fatto non costituisce reato.
(Da avvocati.it del
27.7.2012)