giovedì 26 luglio 2012

Danno ingiusto se il bene della vita effettivamente spetta al ricorrente


Tar Lazio Sez. II, Sent. n. 1819 del 22.2.2012

La normativa sulla responsabilità aquiliana ha la funzione di riparazione del danno ingiusto
cioè del danno che l’ordinamento non può tollerare rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull’autore del fatto in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti quale che sia la loro qualificazione formale.
Di talché, come evidenziato a partire dalla “storica” sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500/1999, ai fini della responsabilità della pubblica amministrazione, non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione all’ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante.
Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, per cui la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione pubblica, l’interesse al bene della vita al quale, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, l’interesse legittimo effettivamente si collega.
E’ soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante
dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e lo rende risarcibile e l’obbligazione risarcitoria, conseguentemente, dipende dalla verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico.
La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa essere considerata ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., III, 3 settembre 2007, n. 18511, che richiama una cospicua giurisprudenza).
Nella fattispecie in esame, il giudizio prognostico porterebbe comunque ad escludere, seguendo proprio il percorso argomentativo sviluppato dal ricorrente, che l’aggiudicazione potesse legittimamente avvenire in suo favore.
non potendo Il Ricorrente, anche volendo seguire la sua prospettazione, conseguire il bene della vita agognato, l’assenza del carattere di “ingiustizia” del danno e la conseguente reiezione della domanda risarcitoria pure nell’ipotesi in cui l’offerta di Splendor fosse da considerare effettivamente incongrua.

Sonia Lazzini (da diritto.it del 25.7.2012)