Massima
Nel settore della sanità, ai fini del
riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni
superiori sono necessari i seguenti requisiti: 1) effettiva prestazione di tali
mansioni; 2) vacanza, in pianta organica, del posto di qualifica; 3) presenza
del necessario previo formale atto di incarico allo svolgimento delle funzioni
dai competenti organi dell’ente
(Cons. Stato n. 2416 del 24.4.2012).
Una
dipendente della ASL, con la qualifica di infermiera professionale, aveva
proposto ricorso innanzi ai giudici del TAR Puglia, al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto all’inquadramento giuridico ed economico nel
superiore settimo livello funzionale.
Il
TAR aveva ritenuto inammissibile il ricorso relativamente alla parte in cui era
volto all’ottenimento del riconoscimento del diritto a conseguire
l’inquadramento in ragione delle mansioni svolte, superiori a quelle della
qualifica funzionale di appartenenza.
L’infermiera
appella la sentenza, ritenendola erronea sotto differenti profili, insistendo
per il riconoscimento del diritto alla percezione delle differenze retributive
per le espletate mansioni superiori.
Con
la sentenza in oggetto, il Consiglio di
Stato però respinto l’appello ritenendolo non accoglibile.
Per
costante giurisprudenza in materia, infatti, ricorda il Consiglio di Stato, nel
settore della sanità, il riconoscimento del trattamento economico per lo
svolgimento di funzioni superiori è condizionato, oltre che dalla effettiva
prestazione di tali mansioni, anche:
-
dalla vacanza, in pianta organica, del posto di qualifica superiore cui si
riferiscono le funzioni svolte;
-
dalla presenza del necessario previo formale atto di incarico allo svolgimento
delle predette funzioni adottato dagli organi competenti dell’ente.
Manuela Rinaldi (da
diritto.it del 19.7.2012)