E’
ammissibile “un uso più intenso della cosa a opera del partecipante”, purché
non ne alteri la destinazione e non produca limitazioni alle facoltà di
godimento esercitate dagli altri condomini: infatti, l’utilizzo dei cortili per
l’accesso e la sosta dei veicoli non risulta incompatibile, se questi hanno
dimensioni adeguate. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella
pronuncia n. 9875/2012.
Il caso. Alcuni condomini convenivano in giudizio una
s.r.l., proprietaria esclusiva di un immobile confinante, lamentando che la
stessa aveva illegittimamente realizzato un’area di parcheggio – nel cortile –
interposta tra le due costruzioni, modificando così la destinazione
dell’androne comune di accesso (da passaggio pedonale a carrabile). Se il
giudice di prime cure bocciava la richiesta avanzata dal Condominio, la Corte d’Appello dichiarava
non legittima l’utilizzazione, da parte della società convenuta, dell’androne e
della parte comune dell’area del cortile, ordinando di conseguenza la rimozione
delle opere. La società non ci sta e ricorre – con successo - per cassazione.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la Suprema Corte
ribadisce: “in tema di comunione, non integra violazione della fondamentale
regola paritaria dettata dall’art. 1102 c.c. un uso più intenso della cosa da
parte del partecipante (purché non ne alteri la destinazione), nei casi in cui
il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di
godimento esercitate dagli altri condomini. Tali vanno intese non solo quelle
di fatto esercitate, ma pure quelle cui la cosa comune potenzialmente si presti
viste le oggettive caratteristiche”. Già in passato, piazza Cavour ha indicato
come non incompatibile con la funzione precipua dei cortili, l’uso degli stessi
per l’accesso o la sosta dei veicoli. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha
dato adeguato conto del proprio convincimento, il quale sarebbe stato da
completarsi tramite l’indicazione degli elementi da cui fosse desunta una
oggettiva e concreta destinazione dei beni più limitata in rapporto ai
desumibili interessi.
(Da avvocati.it del 17.7.2012)