Tribunale Modena, sez. II civile, sent.
14.6.2012 n° 947
Il
Tribunale civile di Modena, con la sentenza 14 giugno 2012, n. 947 ha ristretto le presunte
competenze professionali dei centri estetici, affermando che l’epilazione
attuata mediante laser rappresenta una pratica medica e, di conteguenza,
l’esecuzione appartiene al personale sanitario, escludendo uleriori
professionalità.
Nella
fattispecie una signora si rivolgeva ad un centro estetico per l’epilazione
definitiva al mento. Il trattamento si estendeva in undici sedute, a seguito
delle quali comparvero delle cicatrici al volto della donna. Quest’ultima,
adita la giustizia civile, chiedeva la condanna della società titolare del
centro estetico al risarcimento dei danni.
Il
consulente tecnico incaricato dal Giudice ravvisava la sussistenza del nesso di
causiltà tra i postumi al volto della donna e i trattamenti eseguiti con il
laser. Il Giudice, condividendo le conclusioni peritali, qualifica i derivati
esiti cicatriziali nella regione del corpo trattata, quali postumi da danno
permanente e danno estetico al volto. Riscontra inoltre la necessità,
nell’esecuzione di siffatti trattamenti, della presenza di personale medico o,
quantomeno, della supervisione di un sanitario.
In
merito alla responsabilità, il Giudice afferma che “L'utilizzo di pratiche
mediche da parte di soggetto non abilitato, a parte gli eventuali risvolti
d'ordine penale, costituisce di per sé atto illecito e, avendo generato danno
alla persona, fonte di responsabilità civile […]”. Condanna quindi la società
convenuta, oltre alle spese di lite, a corrispndere un ristoro patrimoniale,
quantificandolo in € 2.582,49.
(Da Altalex del
17.7.2012. Nota di Laura Biarella)