Cass. Civ. sez. I, sent. 10.5.2012 n°
7162
Può
l’amministratore di un condominio aprire un conto corrente, per la gestione
amministrativa, senza l’autorizzazione dell’assemblea?
A
questa domanda la
Cassazione ha risposto in modo affermativo precisando, con la
sentenza 10 maggio 2012, n. 7162 che per esigenze di trasparenza e informazione
l’amministratore di condominio è tenuto ad aprire un conto separato.
Per
aprire tale conto, infatti, non ha necessità di specifiche autorizzazioni da
parte dell’assemblea che, invece, servirebbero nella ipotesi di apertura di una
linea di credito.
La
banca può rivalersi direttamente nei confronti del condominio per uno scoperto
nel conto acceso dall’amministratore.
Così
i giudici di Piazza Cavour nella sentenza del 10 maggio 2012, n. 7162, ove
hanno precisato che non si può affermare che la mancata apertura di un conto
corrente separato (rispetto al patrimonio personale dell’amministratore)
rappresenterebbe una irregolarità tale da comportare la revoca del mandato allo
stesso, bensì è possibile sostenere che, pur in mancanza di specifiche norme
che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti
delle quote condominiali su di un separato conto corrente intestato al
condominio.
Ciò
allo scopo di evitare che possa esserci confusione tra il patrimonio del
condominio e quello suo personale.
(Da Altalex
dell’11.7.2012. Nota di Manuela Rinaldi)