Tribunale Firenze, sez. III, sent.
22.5.2012
Il
procedimento sommario di cognizione previsto dagli artt. 702 bis e 702 ter
c.p.c., pur non delineando un procedimento d'urgenza o cautelare, nondimeno
prevede un procedimento dove viene massimizzata la velocità della trattazione e
della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente
che riesca a manifestare con forte evidenza le ragioni che militano a favore
del proprio diritto.
Di
conseguenza, la previsione dell'art. 5, co. 4 del decreto sulla mediazione, che
prevede che "i commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, può essere
analogicamente applicata al caso del processo sommario di cognizione salvo
l'ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702
bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria contenutistica della
controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di
cognizione, nel qual caso, evidentemente, dovrà procedersi secondo quanto
previsto dal primo comma dell'art. 5, D.Lgs 28/2010.
(Da Massimario.it -
28/2012)