Tribunale Milano, sez. indagini
preliminari, ordinanza 7.6.2012
Se
il soggetto è asmatico e non riesce ad effettuare l’alcool test (a causa della
sindrome) non può esserci alcun reato.
Non
sussiste, infatti, la fattispecie prevista e punita dall’articolo 186, settimo
comma, del codice della strada, in quanto manca l’elemento soggettivo del
reato.
Manca,
cioè, la volontà di non collaborare con l’autorità di pubblica sicurezza
sottraendosi volontariamente all’etilometro.
Così
il Tribunale di Milano, sezione per le indagini preliminari, con la decisione
del 6-7 giugno 2012.
La
fattispecie oggetto di controversia concerneva un conducente che, giustamente,
era stato sottoposto all’alcool test a seguito di incidente stradale.
Gli
agenti accertatori, però, nel caso de quo non hanno tenuto in debito conto del
fatto che il soggetto in questione era affetto da patologia asmatica.
Il
primo test, infatti, si era perfezionato solamente dopo 4 insufflazioni, mentre
il successivo non è riuscito nonostante nove tentativi.
Tale
situazione aveva indotto gli agenti alla contestazione del reato p.e.p.
dall’articolo 186, comma settimo, CDS, equiparando l’impossibilità alla
esecuzione del test al rifiuto allo stesso.
La
difesa del soggetto verteva sul fatto che non vi era l’esistenza del reato di
rifiuto colposo; testualmente il citato articolo 186 prevede che “salvo che il
fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui
ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c”.
La
disposizione è, pertanto, chiara ed in equivoca; il legislatore si è prefissato
quale scopo quello di punire e sanzionare la condotta volontaria del soggetto
che non collabora con l’autorità sottraendosi (volontariamente) ai controlli.
Per
contro, quindi, non è possibile configurare il reato di rifiuto colposo.
Nel
caso sottoposto all’attenzione del giudice il pubblico ministero ha richiesto
l’archiviazione del procedimento accogliendo le censure mosse dalla difesa del soggetto
asmatico.
Il
soggetto ha, infatti, collaborato con l’autorità di pubblica sicurezza e non si
è affatto sottratto ad alcun controllo, non essendo, comunque, imputabile allo
stesso l’esito negativo.
Tale
esito è, infatti, dipeso solo ed esclusivamente da una condizione fisica del
conducente del tutto sottratta al comportamento volitivo.
(Da Altalex del
26.6.2012. Nota di Manuela Rinaldi)