Solo se i rumori molesti
arrivano a disturbare la quiete pubblica di "un numero indeterminato di
persone" al di fuori del palazzo, allora si può ricorrere al giudice
penale per imporre un po' di tranquillità. Al massimo si può agire in sede
civile per ottenere una sanzione nei confronti dei condomini molesti. Ad
affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25225/2012.
Il caso. Tre persone dello stesso
nucleo familiare vengono condannate per il reato di disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone. Queste infatti venivano denunciate
dall'amministratore di condominio e da cinque condomini per aver provocato
rumori eccessivi "sbattendo con violenza le porte dell'appartamento e
d'ingresso condominiale, urlando immotivatamente sulle scale del condominio,
nonché sbattendo tavoli e sedie sul pavimento dell'appartamento da essi
occupato".
Il giudizio di legittimità. Ma per la Suprema Corte
tutto questo non rappresenta un reato. Già, perché "la contravvenzione
prevista dall'art. 659 primo comma cp, contestata agli odierni ricorrenti,
persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i
correlati diritti alle persone all'occupazione ed al riposo; e la
giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento
essenziale di detta contravvenzione sia l'idoneità del fatto ad arrecare
disturbo ad un numero indeterminato di persone". In questo caso, invece,
"non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento - scrivono i giudici
- essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai
rumori molesti causati dagli odierni ricorrenti sono stati i cinque condomini
occupanti la palazzina e che detti rumori sono rimasti circoscritti all'interno
di detto stabile senza essersi mai propagati all'esterno. Va pertanto ritenuto
che i fatti denunciati siano privi di rilevanza penale e tali da poter trovare
tutela solo in sede civile con conseguente annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata".
(Da
avvocati.it del 25.7.2012)