lunedì 30 luglio 2012

Tabelle danno patrimoniale, adeguare elementi base di calcolo


Cass. Civ. sez. III, sent. 5.6.2012 n° 8985

Nella liquidazione del danno patrimoniale è necessario l'adeguamento degli elementi base di calcolo previsti dalle tabelle. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 5 giugno 2012, n. 8985.
Ricordano i giudici di legittimità come, conformemente all'opinione dominante in giurisprudenza, in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso, nel caso in cui il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, sia necessario adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate.
Di conseguenza, "occorre tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa".
In secondo luogo il giudice nomofilattico precisa che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata da giudice d'appello anche d'ufficio, trattandosi di debito di valore, soprattutto quando la rivalutazione, come nella specie, sia stata espressamente richiesta dalla parte.

(Da Altalex del 25.7.2012. Nota di Simone Marani)