Cass.
Civ. sez. III, sent. 5.6.2012 n° 8985
Nella
liquidazione del danno patrimoniale è necessario l'adeguamento degli elementi
base di calcolo previsti dalle tabelle. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile
della Corte di Cassazione, con la sentenza 5 giugno 2012, n. 8985.
Ricordano
i giudici di legittimità come, conformemente all'opinione dominante in
giurisprudenza, in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità
permanente in favore del soggetto leso, nel caso in cui il giudice di merito
utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro,
adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle
tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, sia necessario adeguare detto
risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle
adottate.
Di
conseguenza, "occorre tenere conto dell'aumento della vita media e della
diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il
risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione
della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato
al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il
coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente
a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa".
In
secondo luogo il giudice nomofilattico precisa che la svalutazione monetaria
intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata
da giudice d'appello anche d'ufficio, trattandosi di debito di valore,
soprattutto quando la rivalutazione, come nella specie, sia stata espressamente
richiesta dalla parte.
(Da Altalex del
25.7.2012. Nota di Simone Marani)