Geografia
Giudiziaria: parere approvato dalla Commissione Giustizia del Senato. Testo
integrale.
Leggete subito, tra le Sezioni
distaccate che dovrebbero rimanere secondo la commissione Giustizia del Senato,
chi c’è al n. 20 e quale tribunale vi sarebbe accorpato… (incrociamo le dita e
stiamo zitti!).
Schema
di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero (n. 49)
La Commissione esaminato il provvedimento in titolo,
per quanto di propria competenza,
esprimendo
apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione
delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e
incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui
all’articolo 1, comma 2 della legge delega;
criticando
la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato,
alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari
di primo grado e, dall’altro, alla revisione dell’assetto territoriale degli
uffici del giudice di pace;
ritenendo
che nell’esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente
attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a
tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati
nelle lettere b) ed e) dell’articolo1, comma 2 della legge delega, in
particolare riconoscendo ai criteri che
impongono, da un lato, di tenere conto delle “specificità territoriali del
bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale” e del
“tasso di impatto della criminalità organizzata” e dall’altro di assumere come
prioritaria linea di intervento nell’attuazione di quanto previsto dalle
lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali,
demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale
caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e
succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell’estensione del territorio, del numero
degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze;
ritenendo
che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente
al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire
un’adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un
diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto
concerne la soppressione dei cosiddetti
tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame
e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque
mantenuta una sede distaccata del
tribunale accorpante;
ritenendo
non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla
totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo
come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si
procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione
dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di
prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall’altro però si
dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di
pace dislocati sul territorio;
ritenendo
che appare non in linea con il criterio dell’efficienza la soppressione delle
sezioni distaccate che abbiano un bacino d’utenza superiore ai 100.000 abitanti
e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre 4.000
sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione
determinerebbe a carico dell’attività del tribunale accorpante non solo per
problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;
ritenendo
che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio
è necessario che non siano soppresse in considerazione dell’ impossibilità per
i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi
l’attività giudiziaria attraverso l’applicazione di magistrati;
ritenendo
che per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia
indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni
caratterizzate da un’altimetria media particolarmente elevata, significativi
disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a
fattori climatici specialmente nel periodo invernale;
ritenendo
che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di Chioggia è
necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle
due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle
sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di
ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in
applicazione del criterio di cui alla lettera e); mentre per quanto concerne la
seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente
numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente
inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico
di sopravvenienze di 3.885,
in considerazione dell’elevato tasso di criminalità come
segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività
economiche specializzate di comparto;
ritenendo
che ai fini della soppressione non si
sia tenuto in adeguato conto né del rapporto tra i costi attuali relativi a
ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare
o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed
idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi
diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione
e all’accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di
specifico utilizzo;
ritenendo
che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del decreto legislativo l’inclusione degli uffici del
giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla
revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi
circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di
coordinamento ordinamentale e funzionale;
ritenendo
che sia necessario provvedere alla correzione di errori materiali che inficiano
il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;
ritenendo
che in ordine alla destinazione dei magistrati e del personale amministrativo
degli uffici soppressi o accorpati e dei magistrati titolari di funzioni
dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della
Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in
soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d’appello o a un
posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio
distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in
un unico ufficio giudiziario;
ritenendo
che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il
comma 3 dell’articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d’appello de
L’Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che
la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per
l’esercizio della delega e non soltanto il differimento dell’efficacia;
ritenendo
che, a parte l’immediata entrata in vigore, sia necessario prevedere un termine
assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente
anno per l’efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli
organici coerente con l’attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;
esprime
parere favorevole subordinato all’accoglimento delle seguenti condizioni:
con
riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le seguenti modifiche
1.Siano
mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i
seguenti tribunali:
a) Caltagirone;
b) Sciacca;
c) Lamezia Terme;
d) Rossano;
e) Castrovillari;
f) Paola;
Siano mantenuti in ragione del tasso di
impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale
del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale,
operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti
tribunali:
a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di
Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di
Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di
Foggia rimane con popolazione di 356.210). (La necessità di mantenimento di
tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità
organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi
eccessivi per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di
riferimento giudiziario solo Foggia);
b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di
Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità
organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della
Repubblica presso la Corte
d’appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di
Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i
comuni distano da Latina oltre 100
km;
c) Vigevano (vanno accorpati i comuni dell’ex
mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora
Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano
Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il
circondario di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia,
cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si
deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come
testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l’impossibilità di
Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.
Siano mantenuti, in considerazione della
specificità territoriale del bacino di utenza e dell’incidenza eccessiva sui
costi dell’amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro
soppressione, i seguenti tribunali:
a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione
distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo
la popolazione del circondario di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si
deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale
che è costato oltre 12 milioni di euro). D’altronde il sindaco di Bassano ha
confermato al ministro della giustizia l’offerta gratuita di un’area per la
costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.
b) Pinerolo, che accorpa le sezioni
distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di 570.652, come suggerito
dal Consiglio giudiziario.
c) Chiavari (ampliare la competenza
territoriale fino a Genova. Trattasi di una sede con un tribunale nuovo che è
costato 14 milioni di euro, affiancato all’istituto carcerario, con conseguente
annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).
d) Crema (accorpa la sezione distaccata di
Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L’accorpamento proposto
di Crema con Cremona dà luogo a un circondario con popolazione complessiva di
355.088. La previsione della legge delega della lettera e) ossia di
“prioritaria linea di intervento…in riequilibrio delle attuali competenze
territoriali…tra uffici limitrofi della stessa area provinciale” non esclude la
possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali
omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondario di
Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.
e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata
di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che
registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.
f) Urbino in quanto, pur trattandosi di
capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla
soppressione in base al tenore letterale dell’articolo 2 lett. a) della legge
delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il
fatto che l’andamento orografico della provincia e la disposizione delle
principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione
sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre
l’opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti
e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire
una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.
g) Sala Consilina prevedendosi che sia
mantenuto nel distretto di corte d’appello di Salerno con eventuale
accorpamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione
distaccata di Eboli così riducendone in parte l’elevatissimo carico di lavoro.
Si segnala fin da ora l’assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica
di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della
Lucania sia a Salerno.
h) Lagonegro accorpando al relativo
circondario i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico
Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di
ulteriori 23,063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è
giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze,
nonché dal territorio vasto e orograficamente disagevole.
In subordine a quanto previsto dalla
lettera g) della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in
considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due
capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e
con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le
tabelle giudiziarie sarà prevista l’attività che si svolgerà ad Urbino e quella
che si svolgerà a Pesaro.
Si pone in Piemonte il caso della provincia
di Cuneo( che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell’intera
regione Liguria che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro
tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli
aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d’appello di Torino è quello
con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l’altro,
di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale
e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare
condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed
illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali
(Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si ritiene quindi
necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale attraverso
l’attribuzione ad un attuale circondario di un’ulteriore area limitrofa ed
omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo
circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal
legislatore delegato in 2.169 kmq
Siano apportate anche, in considerazione
delle previsioni che precedono le seguenti correzioni che non incidono sul
numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio
di competenza:
a) La sezione distaccata di Casale Monferrato
sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la
popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata
al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo
conto di segnalazioni dei Consigli dell’ordine e dei minori costi per i
cittadini;
b) che la sezione distaccata di Chivasso sia
mantenuta nel circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza
chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali
con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e
Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la
popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un
valore ottimale di 359.317 abitanti;
c) per quanto concerne il tribunale di Lodi,
sia disposto l’accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera
Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo
della sezione di Cassano d’Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con
autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con
mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpare
qualche comune della sezione di Cassano d’Adda per accorpamento al tribunale di
Crema o di Cremona.
d) Che nel distretto di Corte di appello di
Perugia, a correzione dell’errore materiale rilevabile dalla consultazione
delle schede tecniche allegte al decreto, vengano inseriti nel circondario di
Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel
circondario di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario
criterio di cui alla lettera e) della legge delega.
e) La sezione distaccata di Palmanova deve
essere mantenuta nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpata al
Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.
Sia valutata l’opportunità di mantenere il
tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta.
Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime
infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari
ridotti. L’accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta
dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d’appello
di Caltanissetta, di mantenere l’efficienza del servizio giustizia nei
territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti
presenze di pericolosi clan affiliati a “Cosa Nostra”.
Prevedere che presso il tribunale di Napoli
Nord sia assicurata l’istituzione dell’ufficio della procura della Repubblica,
con le conseguenti modifiche dell’ufficio del giudice delle indagini
preliminari.
Prevedere che nelle sedi dei tribunali
che dovessero essere soppressi siano istituite sezioni distaccate.
10.
Sopprimere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3
dell’articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d’appello de
L’Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.
Con riguardo alle sezioni distaccate
siano mantenute le seguenti sezioni:
ID Sede Magistrati assegnati Popolazione residente 2011 Media
sopravvenuti2006-2010 Personale
amministrativo Sedi accorpate Nuovo bacino Nuove
sopravvenienze
1
ALBANO LAZIALE 2,0 141.871
3.665 26 Anzio 237.561 6.287
2
ALBENGA 5,0 116.996 4.074 24
Può essere accorpata a Imperia
3
ALTAMURA 2,0 114.661 2.710 19
Acqua viva delle fonti, Bitonto e
Modugno 386.768 8.626
4
AVERSA 6,0 269.912 8.945 32
5
AVOLA 3,0 102.655 2.417 19
Augusta e Lentini 219.827 5.147
6
CASARANO 3,0 119.057 2.965 16
Maglie e Nardò 298.492 6.910
7
CASERTA 5,0 120.502 8.511 38
8
CASORIA 4,0 132.252 4.013 18
Afragola e Frattamaggiore 378.796 17.549
9
CESENA 7,0 205.942 5.964 22
10
DESIO 7,0 399.434 8.242 32
11
EBOLI 6,0 201.729 11.140 35
12
EMPOLI 2,0 157.090 4.838 25
13
FRANCAVILLA FONTANA 3,0 100.972
2.169 17 Ostuni e Fasano 206.229 4.480
14
GALLARATE 4,0 216.413 5.476 22
parere positivo all’accorpamento
15
LEGNAGO 3,0 157.360 3.293 16
Soave 276.538 5.392
16
LEGNANO 2,0 215.839 4.640 19
Sezione di Busto Arsizio
17
MARANO DI NAPOLI 8,0 301.822
6.222 20
18
MARCIANISE 4,0 159.789 5.197 22
19
MARTINA FRANCA 2,0 48.483
1.610 12 Grottaglie e Ginosa
(?) 194.575 4.803
20 GIARRE
80.863
2.141 Acireale 210.445
5.269
21
MONCALIERI 3,0 236.173 4.867 24
Sezione distaccata di Pinerolo
22
OLBIA 3,0 78.606 3.671 12
La Maddalena 94.670 4.080
23
OSTIA 3,0 228.252 4.264 29
24
PONTEDERA 4,0 203.291 5.610 30
25
POZZUOLI 6,0 169.669 7.255 18
26
RHO 4,0
302.834 5.804 22 Sezione di Milano
27
MONOPOLI 3,0 63.075 1.502
15 Putignano
e Rutigliano 312.823 6.516
28
SAN DONA’ DI PIAVE 3,0 126.146
3.076 19 Portogruaro 222.054 5.123
29
SCHIO 4,0 243.393 4.092 23
30
TREVIGLIO 3,0 230.788 4.240 13
Sezione distaccata di Crema
31
VIAREGGIO 5,0 165.362 5.009 38
32
CECINA 76.235 23 Piombino
132.137 4.029
33
PATERNO’ 77.769 1.716
Adrano, Bronte e Belpasso 206.001 4.523
34
CARBONIA 76.061 1.453
Iglesias e Salluri 276.564 4.779
35
ISCHIA 9,0 61.490 2.783 18
36
PORTOFERRAIO 3,0 31.543 1.115 9
37
LIPARI 1,0 14.343 609 10
38
IMOLA 145.996 3.706 10
39
CHIOGGIA 70.536 1.353
26 Dolo
182.686 3.885
per quanto concerne le sezioni distaccate
ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento avuto specifico
riguardo a sezioni caratterizzate da un’altimetria media particolarmente
elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento
conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;
per quanto concerne la sezione distaccata
di Corleone, pur difettando i requisiti prospettati, dato l’alto valore
simbolico di quel territorio, si sottopone al Ministro la valutazione circa l’opportunità
del mantenimento della stessa
sia prevista, nella stesura definitiva del
decreto legislativo, l’inclusione degli
uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti
dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali
capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti
ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;
sia limitata la facoltà di essere destinati
in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d’appello o a un
posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio
distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in
un unico ufficio giudiziario;
sia prevista che tutte le norme stabilite assumano
efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli
organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente
con l’attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.
SCHEMA DI PARERE DELLA
2^ COMMISSIONE PERMANENTE GIUSTIZIA (Estensore:
Mugnai) 31.7.2012