lunedì 6 ottobre 2014

Nulli atti depositati in formato pdf-immagine



Trib. Roma, sentenza 13.7.2014

Nel mese di luglio 2014 sono stati emessi due importanti provvedimenti giurisdizionali che hanno affrontato e risolto allo stesso modo una questione molto interessante che è sorta a seguito dell'entrata in vigore delle regole del processo telematico, avuto riferimento in particolar modo al deposito telematico degli atti processuali (per essere più precisi endoprocessuali).

Sia il Tribunale di Roma (con pronuncia del 13 luglio 2014) che il Tribunale di Livorno (sentenza 25 luglio 2014), infatti, hanno dovuto affrontare in sede di ricorso per la concessione del decreto ingiuntivo la questione della validità degli atti depositati in formato pdf-immagine.

Tale problematica diventa complessa in quanto il legislatore non affronta direttamente la questione, che peraltro non poteva essere oggetto nemmeno della normativa generale di gran lunga precedente all’avvento del processo telematico. Ergo, come accade spesso, quando ci si trova, in sede processuale, di fronte a nuove questioni sorte a seguito dell’introduzione di strumenti tecnologici, non può che essere l’organo giurisdizionale preposto a risolvere le stesse facendo ricorso a principi di carattere generale ed ai provvedimenti attualmente esistenti.

In effetti sia il Tribunale di Roma che quello di Livorno sono giunti alla medesima conclusione attraverso un inevitabile excursus normativo che ha chiarito in modo esauriente l’intera vicenda.

In entrambi i casi i ricorsi depositati non sono atti nativi digitali ottenuti mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, ma sono files ottenuti mediante la scansione di immagini.

Dopo un’analisi dell’attuale normativa entrambi i Tribunali sostengono, che tali documenti di carattere informatico, così ottenuti, non sono in realtà rispondenti alle regole vigenti.

Difatti:

    l’art 16, comma 4, D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012 dispone che: «a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ...»;
    l’art 4, comma 1, D.L. n. 193/2009, convertito nella L. n. 24/2010, dispone che: «con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni »;
    l’art 11, comma 1, D.M. n. 44/2011 chiarisce che: «L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici»;
    l'art. 12, comma 1, del Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente le Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, dispone che:

«L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

    a) è in formato PDF;
    b) è privo di elementi attivi;
    c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
    d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
    e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata».

Di conseguenza, alla luce di tale quadro normativo, appare evidente che la soluzione adottata dai ricorrenti non può essere condivisa in quanto norme di carattere secondario ed in particolar modo l’art. 12, comma 1, del provvedimento del 16 aprile 2014, nel richiamare la normativa principale, si attengono a regole piuttosto rigide che non ammettono la scansione di immagini.

Ovviamente una volta accertata la violazione di tali regole, entrambi i Tribunali si preoccupano di individuare con precisione le conseguenze giuridiche di tale violazione prendendo le mosse dall’art. 121 del c.p.c. secondo cui «Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo».

Tale norma ha dunque codificato, come principio cardine del sistema processuale, il principio di obbligatorietà delle forme legali: là dove il legislatore ha previsto il rispetto di una determinata forma, il rispetto della forma imposta influisce sulla capacità dell’atto di produrre gli effetti giuridici: solo, infatti, rispettando la forma prevista dall’ordinamento giuridico l’atto è valido ed efficace, ovvero in grado di produrre i suoi effetti. In altri termini, il principio di libertà delle forme, pure previsto dalla norma sopra trascritta, ha portata residuale, così che, in concreto, trova applicazione solo in casi o per modalità marginali.

Lo scopo dell’atto processuale telematico diviene, prima d’ogni altro, quello di inserirsi, in modo efficace, in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati. Ci si trova su di un terreno fortemente tecnologico dove non sono ammesse eccezioni di sorta. Lo stesso art. 20 del Codice dell’Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), a proposito del documento informatico, è piuttosto chiaro in tal senso.

Ma il Tribunale di Livorno approfondisce ancora di più la questione in quanto ritiene che l’accertamento del mancato rispetto di una forma legale, quale quella imposta nel caso di specie, non è di per sé sufficiente a far concludere che l’atto sia nullo. Stabilisce infatti l’art 156 c.p.c. che: «Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».

A questo punto occorre domandarsi se, nel caso di specie, l’atto così redatto e depositato abbia i requisiti formali a indispensabili per raggiungere lo scopo suo proprio.

Anche in tal caso la risposta non può che essere negativa poiché il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo, così come la norma che impone che l’atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale ha lo scopo di rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l’utilizzo degli elementi dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR. Se così è, la redazione dell’atto processuale in formato .pdf, ottenuto mediante scansioni per immagini, non è idoneo a raggiungere lo scopo dell’atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.

A conferma di tale conclusione bisogna aggiungere che in seguito a tali pronunce è intervenuto, di recente, l’art. 52 della Legge n. 114/2014 il quale nello stabilire che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possano estrarre con modalità telematiche, duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico chiarisce che è necessario, che il duplicato del documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine, confermando la rigidità della normativa in tale settore».

(Da Altalex dell’1.10.2014. Nota di Michele Iaselli tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)