mercoledì 15 ottobre 2014

Memoria di costituzione: ammissibile deposito telematico

Trib. Brescia, sez. lavoro, ord. 7.10.2014 n° 918

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza 7 ottobre 2014 ha dichiarato ammissibile il deposito telematico della memoria di costituzione e, dunque, rituale la costituzione in giudizio del convenuto/resistente avvenuta con tale modalità di trasmissione dell’atto.

La recentissima ordinanza contraddice – con argomenti pienamente condivisibili – il diverso orientamento giurisprudenziale che sembrava andarsi consolidando presso diversi Tribunali (sul punto vedi Tribunale Foggia, decreto 10 aprile 2014; Tribunale di Padova, ordinanza 1° settembre 2014, su questo sito con nota di Maurizio Reale; Tribunale Pavia, ordinanza 22 luglio 2014; Tribunale Torino, ordinanza 15 luglio 2014).

E’ opportuno premettere che presso il Tribunale di Brescia, con Decreto emanato in data 21/02/14, ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. 44/11, dal Direttore del DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati DEL Ministero della Giustizia), è stata attivata, a decorrere dal 1/03/14, la trasmissione telematica di vari atti processuali nei procedimenti di contenzioso civile ed in materia di lavoro, tra cui anche la comparsa di risposta.

Tuttavia, il ragionamento del giudice del lavoro bresciano prescinde da tale circostanza ed, anzi, espressamente contesta la soluzione del problema suggerita dalla circolare del Ministero della Giustizia 27 giugno 2014 sugli adempimenti di cancelleria, che subordina l'ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio proprio all'esistenza di "un provvedimento ministeriale per l'abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio".

Il Tribunale di Brescia nega che possa essere riconosciuto alla DGSIA il potere di attribuire una facoltà processuale, visto che l'art. 35 citato si limita ad attribuirle il potere di decretare "l'attivazione" di un servizio, ossia della "trasmissione dei documenti informatici" da parte dei soggetti esterni (previa verifica dell'idoneità delle attrezzature e della funzionalità dei servizi), anche perchè – come la stessa circolare citata afferma – “la decisione sulla validità del deposito involge questioni di natura processuale e non già di natura tecnica”.

E, dunque, a differenza di quanto ritenuto in altri precedenti (v. ordinanza citata Trib. Padova 1° settembre 2004), la soluzione del problema, secondo il Tribunale di Brescia, va rinvenuta nei principi generali del nostro sistema processuale civile e nei principi affermati dalla Cassazione in fattispecie, se non analoghe, quanto meno assilmilabili a quella in esame.

Il richiamo chiaro è ai principi espressi da Corte di Cassazione SS.UU. Civili nella sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, con riferimento alla questione della validità della costituzione in giudizio mediante invio dell’atto e del fascicolo a mezzo posta.

Nel risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto in seno alla Corte, le Sezioni Unite hanno sposato l’indirizzo ermeneutico della Cass. civile sez. III, ordinanza n. 12342/2008, secondo cui “la deviazione dallo schema legale nella fattispecie è valutabile come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio e l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario”.

Le Sezioni Unite confermano, in definitiva, che non sussiste una radicale difformità tra il deposito realizzato attraverso l’invio dell’atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, con la precisazione che il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.), e cioè dell’(eventuale) concreta e documentata ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali.

Analoghi principi, secondo il Tribunale di Brescia, devono essere applicati alla fattispecie sottoposta al suo esame, osservando che ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (art. 121 c.p.c.), ed avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.).

Ciò premesso, il giudicante rileva che nel caso di specie tutti gli scopi a cui è destinato l’atto processuale (la presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario, difesa della parte, realizzazione del rapporto processuale con la controparte) devono ritenersi raggiunti , stante l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere e l'acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile sia alle controparti che al giudice.

La esauriente motivazione del giudice del lavoro di Brescia appare molto più convincente di quelle dei precedenti contrari innanzi citati, già oggetto di numerose critiche nei primi commenti della dottrina, e soprattutto può costituire un importante impulso – quanto meno per le realtà più virtuose – per tentare di raggiungere l'obiettivo della piena ed integrale informatizzazione del processo, anche prima dei termini stabiliti dal legislatore.


(Da Altalex del 15.10.2014. Nota di Roberto D'Avossa)