venerdì 31 ottobre 2014

Lista testi nel penale anche per fax



Così ha deciso la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza n. 44978 depositata il 29 ottobre 2014, ha accolto il ricorso, con cui il ricorrente lamentava, tra l’altro, la lesione del diritto di difesa del contraddittorio, in riferimento all’ordinanza di non ammissione dei testi, in quanto indicati nella lista inviata dal difensore alla cancelleria a mezzo fax.
La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che il Tribunale del precedente grado di giudizio non ha ritenuto di ammettere i testi indicati dalla difesa solo perché la relativa lista era stata trasmessa via fax alla cancelleria.
“Deve convenirsi – ha affermato la Corte – che correttamente la difesa ha evocato l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all’art. 468, comma 1, c.p.p., (…) può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax. Posto, infatti, che detto adempimento ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l’interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, e considerato che nessuna espressa sanzione d’inammissibilità è collegata all’irritualità del deposito comunque realizzato, non può non condividersi l’osservazione che anche l’invio mediante fax o altro strumento telematico pienamente assolve, in ipotesi di corretto inoltro alla cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione, alla funzione di comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l’onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell’eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria.
“Questa soluzione – continua la Corte – non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione di inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme all’esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche, oltre che ad evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo.
Quanto, poi, al controllo della provenienza e della ricezione della comunicazione a mezzo fax basterà ricordare, da un lato, che le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall’ufficio sono idonee ad assicurare l’autenticità della provenienza dal difensore, peraltro facilmente controllabile dall’ufficio, almeno quanto l’indicazione del mittente su missiva raccomandata; dall’altro che il telefax è strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio mediante il cosiddetto “OK” o altro simbolo equivalente”.
In conclusione, ritenendo leso il diritto alla prova dell’imputato, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, affinché proceda ad un nuovo esame attenendosi ai principi enunciati.

Biancamaria Consales (da diritto.it del 31.10.2014)