lunedì 27 ottobre 2014

DL su processo civile, le novità del maxiemendamento



Pubblichiamo il testo del documento elaborato dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense recante le novità introdotte in Senato con il maxi-emendamento al Ddl di conversione del Decreto-Legge n. 132/2014 sul processo civile, nonchè il testo coordinato del Decreto Legge con le suddette modifiche.

UFFICIO STUDI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (Nuove norme in materia di processo civile)

RIEPILOGO NOVITA’ INTRODOTTE AL SENATO
    arbitro unico (come da proposta CNF) solo per cause di valore inferiore a 100.000 euro;
     Translatio semiautomatica per talune controversie di cui sia parte una PA;
    gli arbitri devono essere avvocati iscritti da almeno 5 anni (non 3);
     incompatibilità tra incarico di arbitro e consigliere COA, anche per quelli uscenti per la durata dell'intera consiliatura successiva;
    facoltà di proroga per il deposito del lodo di ulteriori 30 giorni;
    termine di 90 giorni per l’adozione di un DM che riduce i parametri per i compensi degli arbitri;
    un DM stabilirà assegnazione arbitrati, con criterio rotazione e designazione automatica (come da proposta CNF);
    termine per la conclusione del procedimento di negoziazione assistita non superiore a 3 mesi (come da proposta CNF);
    integrazione del comma 5 dell’art. 3, in materia di negoziazione obbligatoria con previsione non chiarissima: «Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi»;
    trascrizione integrale dell’accordo raggiunto con la negoziazione nel precetto;
    eliminato l'art. 7, che estendeva la conciliazione ex art. 2113 c.c. alle controversie aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro;
    eliminato l'art. 15, in tema di dichiarazioni rese al difensore, con potere di autenticazione a favore di quest'ultimo;
    esclusione delle controversie di lavoro dall'ambito della negoziazione assistita e l'obbligo per la PA di affidare le convenzioni di negoziazione assistita alla propria Avvocatura, ove presente (art. 2);
     aumento dei termini per gli oneri processuali ivi previsti (processo di esecuzione) e l'inserimento di un potere di certificazione per l'avvocato, ma riferito soltanto all'attestazione di conformità delle copie degli atti depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo del precetto (art. 18);in materia di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio deve esserci «almeno un avvocato per parte» (art. 6);
    è previsto un particolare procedimento in presenza di taluni soggetti "protetti" (figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di  handicap: si tratta della trasmissione, secondo una tempistica predeterminata, dell'accordo al Procuratore della Repubblica per ottenere autorizzazione; altrimenti, qualora non corrisponda all'interesse dei figli, la successiva trasmissione al Presidente del Tribunale) (art. 6);
    un procedimento analogo è altresì previsto per gli accordi in assenza di figli. In questi casi, tuttavia, non vi è la previsione di termini a carico del PM;
    occorre menzionare nell'accordo di negoziazione assistita per separazione/divorzio (art. 6) che:
        gli avvocati hanno tentato la conciliazione delle parti;
         le parti sono state informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
        le parti sono state informate dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
    riduzione della sanzione già prevista per l'avvocato (da 5000/50.000 si passa a 2.000/10.000) che non trasmette copia dell'accordo all'ufficiale di stato civile entro il termine di dieci giorni;
    possibilità per le parti di assistenza facoltativa da parte di un avvocato (art. 12) nel procedimento di separazione/divorzio "breve";
    viene individuato nel Sindaco la figura dell'ufficiale di stato civile al quale rendere la dichiarazione volta ad attestare la volontà di separarsi; a pena di caducazione dell’accordo raggiunto i coniugi debbono presentarsi nuovamente di fronte al Sindaco entro 30 giorni dal primo accordo.
    per quanto concerne le ferie dei magistrati viene ripristinato il periodo a tutto il mese di agosto (anziché dal 6 al 31).
     Tra le modifiche apportate in materia di esecuzione forzata si segnalano:
        a) la previsione di ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare estese anche all’attuazione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»;
        b) una specifica forma di pignoramento (e custodia) di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
        c) l’impignorabilità dei «Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere».
    Ripristino degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, ad organico invariato, con posti (sia per magistrati onorari che per personale amministrativo) da coprire mediante trasferimento, ed affidando ad un DM la data di inizio del funzionamento degli uffici.

(Da Altalex del 24.10.2014)