venerdì 16 maggio 2014

Sospeso notaio che legge solo atto delegando istruttoria a impiegati

Cass. Civ., sez. II, sent. 4.4.2014 n° 8036

Un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione è intervenuta nella regolamentazione dei rapporti tra notaio e collaboratori, precisando che il notaio è tenuto a svolgere le funzioni ad esso competenti nella ricezione degli atti notarili, senza delegare tali funzioni ai collaboratori di studio.

La sentenza muove dal procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di Savona nei confronti di un notaio, in relazione ai reati di riciclaggio e ad altri connessi, per il quale veniva disposta la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione, successivamente revocata.

A seguito della comunicazione di tali provvedimenti al Consiglio Notarile Distrettuale di Savona, detto organo, avendo ritenuto che nel corso delle indagini svolte in sede penale era emersa una organizzazione del lavoro da parte del notaio incompatibile con il disposto dell'art. 47, comma 2, L. N. in quanto caratterizzata da un amplissimo ricorso alla delega a favore dei suoi numerosi collaboratori con conseguente elusione del carattere personale della prestazione professionale, deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del V. per la violazione della norma sopra menzionata.

Esaminando i motivi del ricorso, gli Ermellini sottolineano innanzitutto l’importanza di quanto riportato agli art. 36 e 37 dei Principi di Deontologia Professionale, con riferimento al rapporto personale del professionista con le parti, che permette al notaio di farsi assistere dai collaboratori, ma non in misura tale da lasciare al professionista la sola lettura dell’atto senza sincerarsi personalmente circa la reale volontà delle parti trasfuse poi nell’atto, come invece avveniva per il professionista in causa (“Art 36: L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale. - Art. 37: In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione; per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli; per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti): viene confermato così l'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa i doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse, che secondo gli Ermellini vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti, dovendo quindi escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare (Cass. 18 marzo 2008, n. 7274; vedi anche Cass. 30 novembre 2006, n. 25487); inoltre, in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista che proceda all’accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall'art. 138 della L. N. come sostituito dal D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, art. 22 (Cass. S.U. 31 luglio 2012, n. 13617).

Concludendo, secondo la Suprema Corte “deve ribadirsi che il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento in riferimento al ricevimento degli atti notarili e con specifico riguardo alle indagine relativa alle individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività, e senza alcuna distinzione tra atti "routinari" ed atti non "routinari", accogliendo in tal modo le doglianze del Ricorrente.


(Da Altalex del 18.4.2014. Nota di Mauro Lanzieri)