lunedì 26 maggio 2014

Nessun obbligo di Pos, basta bonifico elettronico

CNF, circolare 20.5.2014 n° 10

Nessun obbligo di possedere un POS in studio. Piuttosto un onere per gli avvocati, in funzione di semplificazione e di facilitazione per i clienti circa le modalità di pagamento a fronte di una prestazione professionale. Modalità che possono prevedere anche -ma non solo- il pagamento elettronico, tramite POS ma anche tramite bonifico bancario.

E’ in questi termini che si configura correttamente, secondo il CNF, l’adempimento richiesto ai professionisti dall’articolo 15 del decreto legge 179/2012 (Sviluppo bis), in vigore dal 30 giugno prossimo. Che è cosa ben diversa dall’esistenza di un presunto obbligo di dotarsi di POS.

Per chiarire la portata dell’articolo 15 il CNF ha diramato una circolare agli Ordini (CNF N. 10-C-2014), chiedendone la più ampia diffusione.

Riportando il testo della norma, la circolare chiarisce che “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.

La circolare, in altre parole, ribadisce la centralità della volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) per la individuazione delle forme di pagamento. “Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”.

Qualora, poi, il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, la circolare specifica che “si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”. Ovviamente rimangono fermi i limiti vigenti nell’ordinamento previsti da altre fonti normative , come ad esempio il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione del dl 179.


(Da Newsletter CNF 20.5.2014, n. 196)