venerdì 9 dicembre 2011

Limite ai contanti per pagamenti, prestiti e donazioni

Il contante non esce dal sistema dei pagamenti. È questa la premessa necessaria per chiarire che il decreto legge 201 non elimina la possibilità di utilizzare la moneta corrente nelle transazioni commerciali. Si tratta solo dell'ennesima limitazione, dal 1991 a oggi, all'utilizzo di contante e titoli al portatore oltre una certa soglia, fissata a 1.000 euro. (…)
Ad esempio, sono da sempre vietati, nei termini visti, pagamenti di beni o servizi (come i generi di consumo oppure le prestazioni professionali) con denaro liquido. Un esercizio commerciale, un qualsiasi imprenditore, un libero professionista possono condurre in porto operazioni con la clientela, ma se la somma dovuta dal cliente è, a oggi, pari o superiore ai mille euro, l'acquisto del bene o la fornitura del servizio saranno comunque validi a ogni fine di legge, solo che l'infrazione alle regole dell'antiriciclaggio può costare a entrambi i contraenti (chi vende e chi compra) dall'uno per cento al 40% delle somme trattate. Si può evitare la sanzione usando uno strumento nominativo per il pagamento: un assegno non trasferibile e che rechi il nominativo del beneficiario, una carta di credito, un bonifico.
Quindi, acquisti liberi, in contanti o con assegni senza nominatività e clausola di non trasferibilità fino a 999 euro.
La regola si applica anche in caso di "frazionamenti". Chi dovesse effettuare uno dei pagamenti in più momenti successivi (per esempio: 500 euro al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) e la somma di questi sia riconducibile a un'unica operazione di acquisto, attuerebbe un trasferimento di denaro comunque sanzionabile in via amministrativa. Il che non avverrebbe, deve essere precisato, se si trattasse di acquisti di oggetti diversi anche presso lo stesso commerciante oppure, a maggior ragione, in punti vendita differenti.
Non si deve poi dimenticare che il divieto si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito. Una donazione, un lascito ereditario, un'offerta, un prestito tra amici o parenti dovranno seguire la regola del contante.

Ranieri Razzante – Estratto da ilsole24ore.com del 9.12.2011