giovedì 22 dicembre 2011

Licenziamento per giustificato motivo

Massima
Le ragioni concernenti l’attività produttiva possono derivare oltre che da esigenze di mercato, anche da organizzazioni o ristrutturazioni, quali che siano le finalità, ivi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti (Cass. Lav. n. 24216 del 21.11.2011).

1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato che il motivo oggettivo del licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa.
Ciò, ribadito da giurisprudenza sul tema atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della carta costituzionale, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore.

2. Conclusioni
Con la decisione in commento la Corte precisa che le ragioni, inerenti all'attività produttiva, possono dunque derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all'incremento dei profitti.
Le ragioni indicate devono
essere, nella loro oggettività,  tali da determinare il venire meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro.
Nella sentenza si legge testualmente che “il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta”.

Manuela Rinaldi (da diritto.it del 21.12.2011)