venerdì 17 aprile 2015

Moglie divorziata convive? Addio al mantenimento

Niente più assegno alla moglie divorziata che si rifà una vita con un altro uomo, anche se la convivenza è solo di fatto. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 6855 depositata il 3 aprile scorso, ponendo fine così alla "prassi" di non risposarsi per non perdere il sostegno economico determinato dal parametro dell’inadeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Per la Cassazione, infatti, anche se non convola a nozze, l’ex coniuge che inizia una nuova convivenza non ha più diritto al trattamento posto a carico dell’onerato, che non risorge, peraltro, neanche laddove detta convivenza dovesse cessare.

La decisione di creare una nuova famiglia, per quanto fuori dal matrimonio, infatti, ha sostenuto la prima sezione della S.C., è frutto di una libera e consapevole scelta e chi la assume deve tenere in debito conto che questa, per quanto stabile, in futuro può anche cessare, facendo salvi ovviamente i diritti dei figli eventualmente nati dall’unione.

Così, la Corte ha accolto le ragioni dell’ex marito, rigettate invece dai giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il diritto della signora alla percezione dell’assegno divorzile anche dopo aver avviato una nuova relazione affettiva con un altro uomo (avendo avuto anche un figlio), poi finita.

Una decisione, quella del Palazzaccio, che assume molta importanza anche sotto l’aspetto della rilevanza della coppia di fatto nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità: laddove, infatti, i conviventi elaborino un “progetto e un modello di vita in comune” che riveste i connotati della stabilità e della continuità, questo va considerato come una “vera e propria famiglia di fatto”, hanno ribadito i giudici di legittimità, che non può che rescindere qualsiasi legame con il tenore di vita che caratterizzava la precedente convivenza matrimoniale, facendo cadere ogni presupposto per il riconoscimento di un assegno divorzile.

Non vi è, dunque, nessuna “quiescenza” del diritto all’assegno che lo farebbe risorgere in seguito alla rottura della convivenza tra i familiari di fatto, ma un esonero definitivo dall’obbligo posto a carico dell’ex coniuge (il quale, altrimenti sarebbe onerato del sostentamento economico di una donna che ha avviato un progetto di vita e familiare insieme a un altro), sebbene in assenza di apposita normativa, hanno sottolineato gli Ermellini, occorra sempre una decisione del giudice per accertarlo.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 15.4.2015)