lunedì 19 gennaio 2015

Linea telefonica studio interrotta? Sì a risarcimento

Trib. Roma, sez. VIII, sent. 15.11.2014 n° 22789

L’interruzione improvvisa e non causata dal fruitore del servizio, della linea telefonica, ad uso affari in ragione dell’utilizzo professionale, è idonea ad arrecare danni e disagi che, pertanto, devono trovare ristoro mediante il risarcimento dei danni.

Così il Tribunale di Roma nella decisione del 15 novembre 2014.

Nella fattispecie concreta sottoposta all’attenzione del giudicante, lo stesso ha precisato che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio tra le parti è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.

Gli obblighi nascenti da tale tipo di rapporto impongono, di conseguenza, ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce (costituzionalmente orientata) degli artt. 1175, 1375 e 1176, comma 2, c.c.

Già altri precedenti sul tema (cfr. Tribunale Brindisi, sez. Ostuni, sentenza 30 dicembre 2011) avevano precisato che la sospensione del servizio in assenza di congruo preavviso è affetta da illiceità; pertanto, in ragione dell’uso professionale della linea telefonica deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della medesima sia idonea ad arrecare disagi e danni.

In ragione dell’uso professionale e sistematico della linea il Giudice, nella menzionata decisione del 2011, ha argomentato che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”.

In particolare, nel caso in esame il Giudice identifica: il danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico; il lucro cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.

Nella decisione che si commenta del Tribunale di Roma del 15 novembre 2014 il Giudice ha, altresì, rilevato che, all’esito delle risultanze istruttorie, è stata provata l’inadempienza contrattuale da parte del gestore del servizio telefonico, per non avere assicurato la regolare fruizione del servizio stesso, alle condizioni contrattuali concordate.

Da ciò ne consegue il pagamento da parte della società telefonica dell’indennizzo (in favore dell’attore) proporzionato al disservizio subito.

Tutto ciò da calcolarsi in base alle condizioni generali di abbonamento.

Il giudice precisa, inoltre, che per quanto concerne il profilo del danno non patrimoniale non è stato provato alcun pregiudizio esistenziale idoneo a superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione della sfera personale (come individuata dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2008), quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale.


(Da Altalex del 3.12.2014. Nota di Manuela Rinaldi)