venerdì 23 gennaio 2015

200 € per due figli sono pochi: scatta il penale

Cass. pen. 1788/2015

Il genitore che versa un mantenimento per i figli esiguo (200 euro per due figli nel caso di specie) commette reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Non rileva che l’onerato affermi di avere delle difficoltà economiche (peraltro senza provarle in concreto), avendo comunque l'obbligo giuridico di attivarsi per trovare un lavoro, nel caso sia disoccupato. La condotta può essere scriminata solo se sussiste un vero e proprio «stato di necessità».

Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 1788, depositata il 15/1/2015, respingendo il ricorso di un padre contro la condanna a sei mesi di carcere e a pagare 600 euro di multa dalla Corte d'appello di Catania perché colpevole del reato previsto dall'articolo 570 c.p.

Secondo l’uomo, il reato non sussisteva poiché l’ex moglie non si trovava in stato di bisogno e le sue condizioni economiche non erano cambiate nel corso della separazione. Inoltre, il padre, nei momenti di minore difficoltà, aveva versato più di quanto statuito dal giudice della separazione, il che dimostrava di fatto la «natura non dolosa dell'inadempimento quando si era verificato».

La Cassazione ritiene tuttavia che il padre, nel periodo di riferimento, «si è limitato a versare solo 200 euro al mese per il mantenimento dei due figli minori, somma chiaramente insufficiente, sia per quanto dimostrato essere stato speso dalla moglie, per fronteggiare spese documentate nel medesimo periodo, sia per quanto indirettamente si desume dalla quantificazione dell'assegno nella misura di 350 euro, ad opera del giudice, in epoca successiva». Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto si deve evidenziare che, «la presenza di due figli minori, il cui stato di bisogno si presume, rende inidoneo a escludere il reato l'accertamento della presenza di difficoltà economiche in capo all'obbligato, che ha l'obbligo giuridico di attivarsi, anche ove sia privo di occupazione, potendo la sua condotta inadempiente essere scriminata solo dallo stato di necessità».


Valeria Mazzotta (da personaedanno.it del 16.1.2015)