In caso di mancato pagamento delle
multe stradali le cartelle esattoriali continueranno ad essere gravate della
maggiorazione semestrale del 10%. Almeno fino ad un diverso orientamento
uniforme dell’Avvocatura generale dello stato.
Lo
ha evidenziato il 29 gennaio 2014 il vice Ministro delle Finanze, Luigi Casero,
nel corso della seduta della 6° commissione del Senato.
Mancato pagamento della multa in misura
ridotta. L’art. 203 del codice
stradale dispone di fatto il raddoppio della multa in caso di mancato pagamento
in misura ridotta e in mancanza di ricorso. Il successivo art. 206 cds rinvia
invece la riscossione delle somme all’art. 27 della legge 689/1981 il quale
prevede espressamente la maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni
semestre di ritardo. La
Cassazione però, con la sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007
della Seconda sezione Civile, ha messo tutto in discussione evidenziando che in
caso di mancato pagamento di una multa stradale (o di mancato ricorso), il
verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla
metà del massimo edittale oltre alle spese del procedimento. Ma senza
l’applicazione di alcun tasso di interesse.
Legittima la maggiorazione semestrale
delle multe stradali? Secondo il
vice ministro Luigi Casero Equitalia nel 2012 ha richiesto
indicazioni al ministero dell’interno, organo di coordinamento dei servizi di
polizia stradale. In esito a tale richiesta, specifica il rappresentante governativo,
«il Ministero dell’interno ha sottolineato che la corte di cassazione con
sentenza n. 22100 del 22 ottobre 2007, ha espresso un orientamento esattamente
opposto a quello contenuto nella cennata sentenza n. 3701 del 16 febbraio
2007». Ovvero che risulta legittima, di fatto, l’applicazione della
maggiorazione semestrale del 10%. Tuttavia, prosegue il vice ministro, il
Viminale con la nota prot. s/465 del 28 gennaio 2014 ha evidenziato che su
questa problematica si registra un orientamento divergente anche
dell’Avvocatura dello stato che si è espressa in maniera antagonista il 1°
giugno 2012 e il 31 luglio 2013. Per questo motivo, conclude il rappresentante
governativo, il ministero ha appena inviato all’Avvocatura generale dello stato
un’ulteriore richiesta di chiarimenti.
Stefano Manzelli (da
dirittoegiustizia.it del 6.2.2014)