venerdì 7 febbraio 2014

Violazioni stradali, resta la maggiorazione semestrale

In caso di mancato pagamento delle multe stradali le cartelle esattoriali continueranno ad essere gravate della maggiorazione semestrale del 10%. Almeno fino ad un diverso orientamento uniforme dell’Avvocatura generale dello stato. 

Lo ha evidenziato il 29 gennaio 2014 il vice Ministro delle Finanze, Luigi Casero, nel corso della seduta della 6° commissione del Senato.

Mancato pagamento della multa in misura ridotta. L’art. 203 del codice stradale dispone di fatto il raddoppio della multa in caso di mancato pagamento in misura ridotta e in mancanza di ricorso. Il successivo art. 206 cds rinvia invece la riscossione delle somme all’art. 27 della legge 689/1981 il quale prevede espressamente la maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre di ritardo. La Cassazione però, con la sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007 della Seconda sezione Civile, ha messo tutto in discussione evidenziando che in caso di mancato pagamento di una multa stradale (o di mancato ricorso), il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese del procedimento. Ma senza l’applicazione di alcun tasso di interesse.

Legittima la maggiorazione semestrale delle multe stradali? Secondo il vice ministro Luigi Casero Equitalia nel 2012 ha richiesto indicazioni al ministero dell’interno, organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale. In esito a tale richiesta, specifica il rappresentante governativo, «il Ministero dell’interno ha sottolineato che la corte di cassazione con sentenza n. 22100 del 22 ottobre 2007, ha espresso un orientamento esattamente opposto a quello contenuto nella cennata sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007». Ovvero che risulta legittima, di fatto, l’applicazione della maggiorazione semestrale del 10%. Tuttavia, prosegue il vice ministro, il Viminale con la nota prot. s/465 del 28 gennaio 2014 ha evidenziato che su questa problematica si registra un orientamento divergente anche dell’Avvocatura dello stato che si è espressa in maniera antagonista il 1° giugno 2012 e il 31 luglio 2013. Per questo motivo, conclude il rappresentante governativo, il ministero ha appena inviato all’Avvocatura generale dello stato un’ulteriore richiesta di chiarimenti.


Stefano Manzelli (da dirittoegiustizia.it del 6.2.2014)