Cass. Pen., Sez. III, 6.2.2014, n. 5759
La
Cassazione ammette la
confisca per equivalente a prescindere dal mancato rinvenimento del prezzo o
del profitto. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente
nei reati tributari non richiede il previo accertamento dell'esistenza di
entità patrimoniali integranti il profitto del reato, costituito in questi casi
in un risparmio di imposta evasa, e non in un incremento patrimoniale; ne segue
quindi che unico requisito di applicazione è la disponibilità di beni (danaro o
altra utilità suscettibile di valutazione economica) sotto il profilo del
valore corrispondenti all'importo dell'imposta evasa.
(Da telediritto.it)