Confermata
la decisione ‘liberatoria’ per tre rappresentanti della famosa società. Nota la
triste vicenda, ciò che conta è la considerazione del ruolo di ‘Google’,
titolare di un contenitore virtuale dove gli internauti possono liberamente
caricare i propri filmati, assumendosi la responsabilità per i relativi
contenuti.
Cass.
sez. III Pen., sent. n. 5107 del 3.2.2014
‘Google’
libero da ogni responsabilità penale. Così, in maniera definitiva, la notissima
società esce indenne da una assai triste vicenda, originata dalla
‘pubblicazione’, a novembre 2006, su ‘Google video’ di un filmato – poi
prontamente rimosso – raffigurante alcuni stupidi ragazzi prendere in giro e
offendere un loro coetaneo affetto dalla sindrome di Down (Corte di Cassazione,
sez. III Penale, sentenza n. 5107/14, depositata oggi).
Alla
fine di una lunga battaglia giudiziaria, David Carl Drummond (in qualità di
amministratore delegato di Google Italy s.r.l.), Peter Andrew Fleisher
(responsabile della policy sulla privacy di Google Inc.) e George De Los Reyes
(amministratore delegato di Google Italy s.r.l.) sono assolti definitivamente
dall’accusa di aver violato la normativa in materia di “trattamento dei dati
personali”.
Decisiva
la considerazione che la posizione di Google è quella di mero ‘Internet host
provider’, ossia di ‘piattaforma’ su cui gli ‘internauti’ possono caricare i
loro video, video dei cui contenuti proprio gli ‘internauti’ sono esclusivi
responsabili.
Video
online. Oramai nota la vicenda, assai triste, come detto, e così riassumibile:
un video, raffigurante «un soggetto affetto da sindrome di Down, ingiuriato e
preso in giro dai suoi compagni, proprio in relazione alla sua particolare
sindrome», viene «caricato su ‘Google video’»; pochi giorni dopo alcuni
‘internauti’ – dotati di umanità, molto più dei ragazzi ‘autori’ e
‘protagonisti’ del video... – segnalano
la «presenza» del filmato sul sito, chiedendone la «rimozione», richiesta,
questa, poi ufficializzata dalla Polizia postale; infine, in tempi rapidissimi,
«il video» viene «rimosso dal provider».
Facili
da immaginare, però, gli strascichi, sia a livello di ‘approfondimento’ da
parte dei media, sia a livello di querelle giudiziaria... Su quest’ultimo
fronte, in particolare, ‘Google’ – già nel mirino dell’opinione pubblica –
finisce sotto accusa per violazione della normativa sulla privacy.
Ma,
a sorpresa, la condanna, decisa in Tribunale, viene ribaltata in Corte
d’appello, laddove i tre esponenti di ‘Google’ vengono liberati da ogni accusa.
Contenitore.
Ebbene, la visione adottata in Appello viene confermata e ‘sigillata’ anche dai
giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono non fondate le obiezioni proposte
dal Procuratore Generale della Repubblica e finalizzate a sostenere la «responsabilità
penale» di ‘Google’.
Decisiva
la considerazione, assai tecnica, che l’attività di ‘Internet hosting
provider’, quella cioè fornita da ‘Google’, si concretizza in «un servizio
consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del
servizio», ossia un ‘internauta’, e che, di conseguenza, non si può prevedere
«un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito» né un
«obbligo di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della
necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati
stessi». Tutto ciò soprattutto perché «il gestore del servizio di hosting non
ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla
loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene,
essendo tali dati interamente ascrivibili all’utente destinatario del servizio
che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione».
Tale
ottica si attaglia perfettamente alla vicenda in esame, perché, evidenziano i
giudici, la «posizione di ‘Google’» è quella di «mero ‘Internet host provider’,
soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono
liberamente caricare i loro video» e «del cui contenuto essi restano gli
esclusivi responsabili».
(Da dirittoegiustizia.it
del 3.2.2014)