Trib. Torino, sez. III civ., ord.
3.12.2013
Nell’ambito
di un procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c.,
il giudice, se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedano
un’istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di
cui all’art. 183 (art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.).
Pertanto,
il mutamento del rito deve essere disposto quando “le difese svolte dalle
parti” richiedano un’istruzione non sommaria.
Come
chiarito da autorevole dottrina, tale espressione ricomprende non solo “i fatti
allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, ma
anche le argomentazioni giuridiche che ciascuna parte adduce e finanche la
dimensione soggettiva della controversia”.
In
tal senso, il coinvolgimento, necessario od opportuno, di parti ulteriori
rispetto a quelle originarie, può contribuire a rivelare la necessità di
trattare la lite con il giudizio ordinario.
Nella
fattispecie all’esame del Tribunale, il giudice del merito ha ritenuto che le
difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria, alla luce sia
dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed
eccezioni, sia delle rispettive argomentazioni giuridiche sia, infine, della
dimensione soggettiva della controversia. Infatti, non potendo la risoluzione
contrattuale (per la quale si agisce nella presente causa) essere utilmente
pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell’unico rapporto in
contestazione, ad avviso del giudice del merito, è necessario integrare il
contraddittorio con la parte promittente venditrice del contratto preliminare.
(Da Altalex del
28.1.2014. Nota di Giuseppina Mattiello)