mercoledì 5 febbraio 2014

Istruzione sommaria e integrazione contraddittorio: profili di incompatibilità

Trib. Torino, sez. III civ., ord. 3.12.2013

Nell’ambito di un procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c., il giudice, se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’art. 183 (art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.).

Pertanto, il mutamento del rito deve essere disposto quando “le difese svolte dalle parti” richiedano un’istruzione non sommaria.

Come chiarito da autorevole dottrina, tale espressione ricomprende non solo “i fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, ma anche le argomentazioni giuridiche che ciascuna parte adduce e finanche la dimensione soggettiva della controversia”.

In tal senso, il coinvolgimento, necessario od opportuno, di parti ulteriori rispetto a quelle originarie, può contribuire a rivelare la necessità di trattare la lite con il giudizio ordinario.

Nella fattispecie all’esame del Tribunale, il giudice del merito ha ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria, alla luce sia dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, sia delle rispettive argomentazioni giuridiche sia, infine, della dimensione soggettiva della controversia. Infatti, non potendo la risoluzione contrattuale (per la quale si agisce nella presente causa) essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell’unico rapporto in contestazione, ad avviso del giudice del merito, è necessario integrare il contraddittorio con la parte promittente venditrice del contratto preliminare.


(Da Altalex del 28.1.2014. Nota di Giuseppina Mattiello)