Cass.,
sez. III Civ., sent. n. 2070 dep. 30.1.2014
Il
danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo
periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto senza poterla
utilizzare poiché in riparazione; se il veicolo è definitivamente inservibile
non vi un problema di fermo tecnico ma solo di liquidazione del danno per la
definitiva perdita del bene. Inoltre, la Corte di Cassazione può solo valutare la
legittimità del procedimento senza entrare nel merito delle motivazioni del
Giudice di merito qualora logiche e ben argomentate.
Alessandro Villa (estratto
da dirittoegiustizia.it del 31.1.2014)