Cass.
sez. III Pen., sent. n. 7249 del 14.2.2014
Confermata la contestazione della detenzione di hashish a fini di spaccio, ma la pena è resa meno dura dal riconoscimento della attenuante della «lieve entità».
Decisiva
l’inesperienza dell’uomo nella conservazione della sostanza stupefacente:
nonostante il quantitativo (400
grammi), difatti, l’efficacia drogante è ridotta
rispetto ad altri ‘prodotti’ reperibili sul mercato.
(Estratto da
dirittoegiustizia.it del 14.2.2014)