Cass. Sez. II civ., sent. 31.1.2014 n.
2153
Non
ha diritto a ulteriori compensi per la transazione l’avvocato che ha ricevuto
da un condominio l’incarico di agire in via monitoria nei confronti di due condomini
morosi se non prova di aver avuto anche uno specifico mandato a transigere. Lo
ha stabilito la Corte
di cassazione, con la sentenza 2153/2014, respingendo il ricorso del legale che
chiedeva il pagamento di 3.200 euro.
In
un primo tempo l’avvocato aveva ottenuto dal giudice di pace di Molfetta il
decreto ingiuntivo richiesto. Successivamente però il condominio aveva proposto
opposizione, accolta dal Gdp, negando lo svolgimento delle prestazioni
stragiudiziali di assistenza dedotte dalla professionista e negando anche la
valenza della delibera assembleare che aveva riconosciuto il credito vantato
dal momento che risultava superata dalla successiva revoca della stessa. Da qui
il ricorso in Cassazione.
Secondo
la Suprema
corte, il giudice di appello ha ritenuto che il legale non aveva fornito la
prova di aver ricevuto dal Condominio un mandato a transigere nei confronti dei
condomini morosi, e che pertanto«la suddetta professionista non aveva avuto
alcun ruolo nella stesura dell’atto di transazione e nei tentativi di risolvere
e definire le controversie».
Inoltre,
non era stato presente né alle assemblee di condominio né presso gli studi dei
colleghi per la redazione dell’atto di transazione. Tutto ciò «nega alla radice
il diritto al compenso preteso».
«In
ogni caso - prosegue la Corte
- deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che,
ai sensi dell’art. 1708 cc., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati
quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne
costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si
pongano come necessari e consequenziali per l’adempimento del mandato,
costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione
dell’oggetto; ed è evidente che un simile nesso è comunque insussistente nella
fattispecie, laddove l’attività di transazione nel confronti dei condomini
morosi si pone come meramente eventuale ed ulteriore rispetto a quella
originaria volta alla realizzazione dei crediti vantati verso gli stessi».
(Da ilsole24ore.com del
31.1.2014)