lunedì 3 febbraio 2014

Condomini morosi, transazione su specifico mandato

Cass. Sez. II civ., sent. 31.1.2014 n. 2153

Non ha diritto a ulteriori compensi per la transazione l’avvocato che ha ricevuto da un condominio l’incarico di agire in via monitoria nei confronti di due condomini morosi se non prova di aver avuto anche uno specifico mandato a transigere. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 2153/2014, respingendo il ricorso del legale che chiedeva il pagamento di 3.200 euro.

In un primo tempo l’avvocato aveva ottenuto dal giudice di pace di Molfetta il decreto ingiuntivo richiesto. Successivamente però il condominio aveva proposto opposizione, accolta dal Gdp, negando lo svolgimento delle prestazioni stragiudiziali di assistenza dedotte dalla professionista e negando anche la valenza della delibera assembleare che aveva riconosciuto il credito vantato dal momento che risultava superata dalla successiva revoca della stessa. Da qui il ricorso in Cassazione.

Secondo la Suprema corte, il giudice di appello ha ritenuto che il legale non aveva fornito la prova di aver ricevuto dal Condominio un mandato a transigere nei confronti dei condomini morosi, e che pertanto«la suddetta professionista non aveva avuto alcun ruolo nella stesura dell’atto di transazione e nei tentativi di risolvere e definire le controversie».

Inoltre, non era stato presente né alle assemblee di condominio né presso gli studi dei colleghi per la redazione dell’atto di transazione. Tutto ciò «nega alla radice il diritto al compenso preteso». 

«In ogni caso - prosegue la Corte - deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 cc., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si pongano come necessari e consequenziali per l’adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell’oggetto; ed è evidente che un simile nesso è comunque insussistente nella fattispecie, laddove l’attività di transazione nel confronti dei condomini morosi si pone come meramente eventuale ed ulteriore rispetto a quella originaria volta alla realizzazione dei crediti vantati verso gli stessi».


(Da ilsole24ore.com del 31.1.2014)