lunedì 3 febbraio 2014

Litisconsorzio necessario nel giudizio possessorio

Trib. Torino, sez. III civ., ord. 23.4.2013

Nel giudizio possessorio si configura l’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i comproprietari del bene oggetto di causa qualora la reintegrazione del possesso comporti la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone.

Qualora in sede di reclamo il Collegio giudicante ritiene sussistere un difetto di litisconsorzio necessario, lo stesso deve dichiarare la nullità del provvedimento e rimettere gli atti al Giudice di prime cure affinché provveda all’integrazione del contraddittorio.

E’ questo il principio di diritto sancito dal Collegio del Tribunale di Torino con l’ordinanza del 22 aprile 2013, a seguito di reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c., il quale ha rimesso la causa al Giudice di primo grado che aveva emesso il provvedimento reclamato, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio risultante necessaria, nel caso di specie, al fine dell’emissione di un provvedimento valido.

Il caso. Tizio promuoveva azione possessoria di spoglio ex artt. 703 c.p.c., per la reintegrazione nel possesso di una porzione di terreno situata su un appezzamento di sua proprietà, nei confronti di Caio, uno dei comproprietari di un’unità immobiliare confinante con tale appezzamento, chiedendo altresì di condannare Caio all’abbattimento della recinzione da lui posizionata sul citato appezzamento di terreno di proprietà del ricorrente ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Tizio vedeva accolte le proprie doglianze in primo grado, ottenendo l’immediata reintegrazione del possesso ed altresì l’immediata rimozione della recinzione dei pilastri apposti, e di conseguenza Caio proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza del Giudice designato.

Le ragioni del reclamante. Caio, in sede di reclamo, chiedeva, in via pregiudiziale, la revoca del provvedimento in quanto affetto da inesistenza e/o la nullità per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari e compossessori del fondo di sua proprietà.

Le ragioni del resistente.  Dal canto suo Tizio chiedeva il rigetto integrale del reclamo proposto da Caio; in subordine, chiedeva che fosse confermata in ogni caso l’ordinanza, previa eventuale integrazione del contradditorio da disporsi nei confronti degli altri comproprietari, con fissazione di nuova udienza ed in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’eccezione di nullità proposta da controparte, di rimettere gli atti al Tribunale di Torino per gli incombenti di carattere processuale.

La decisione del Collegio ed i collegamenti giurisprudenziali. In via preliminare, il Collegio ha accolto il primo motivo di reclamo circa l’inesistenza e/o nullità dell’impugnata ordinanza per difetto di integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i comproprietari e compossessori.

Il Collegio ha rilevato, infatti, che Caio era solo uno dei tre comproprietari del fondo oggetto di causa, come documentalmente provato.

Il Tribunale, sulla scorta di quanto sancito dai Giudici della Corte di Cassazione, ha ribadito che di regola «nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto» e l’azione si può proporre congiuntamente o separatamente nei confronti dei legittimati passivi dell’azione di reintegrazione del possesso (ossia chi ha incaricato l’effettuazione dello spoglio, coloro che hanno approvato l’effettuazione dello stesso o che ne hanno anche soltanto tratto vantaggio).

Tale regola generale invece non si applica, come nel caso de quo, «qualora la reintegrazione del possesso comporti la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone», configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il Collegio ha osservato infatti che, in tale ipotesi, la sentenza resa nei confronti solo di uno dei comproprietari e/o compossessori dell’opera sarebbe inutiliter data, non essendo configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio, come già ribadito altresì dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7412 del 2003.

Nel caso de quo, gli altri due comproprietari del fondo, sul quale era stata realizzata la recinzione da parte di Caio, avrebbero “subito” inevitabilmente gli effetti del ripristino dello stato dei luoghi mediante la condanna alla rimozione della recinzione e dei pilastri apposti dal reclamante.

Caio, nella propria memoria di costituzione, aveva contestato l’orientamento della Suprema Corte rilevando che lo stesso non poteva trovare accoglimento in quanto si era in presenza di installazioni amovibili e prive di incidenza permanente sull’assetto del terreno (installazione di paletti), anche se in realtà, il Collegio ha riscontrato che il reclamante aveva realizzato “una vera e propria recinzione con pilastri che, sebbene non ancora ultimata, non risulta agevolmente amovibile e pare avere una consistente incidenza sull’assetto del terreno”.

Ma a sciogliere ogni dubbio, ancora i Giudici Ermellini hanno rilevato come i giudici ermellini,  nella sentenza del 18 febbraio 2010, Cass. Civ. n. 3933 abbiano ravvisato il litisconsorzio necessario tra i comproprietari e/o compossessori di una “recinzione con paletti in ferro e rete metallica” di cui era stato ordinato l’abbattimento, proprio come era accaduto nella fattispecie posta in esame.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di reclamo proposta da Caio in via pregiudiziale, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’impugnata ordinanza per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due litisconsorti necessari, comproprietari e compossessori del fondo e della recinzione e, per l’effetto, ha revocato l’impugnata ordinanza.

Il Collegio, infine, come aveva richiesto il reclamato “in via di ulteriore subordine”, ha rilevato che il procedimento doveva essere rimesso al Giudice di primo grado perché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due litisconsorti necessari.


(Da Altalex del 21.1.2014. Nota di Giuseppe Scordari)