di Lucia Nacciarone
La Corte di Lussemburgo con la sentenza emessa nella causa
C-285/12, pubblicata il 30 gennaio 2014, ha così accordato il beneficio della
protezione sussidiaria ad un cittadino ghanese rifugiatosi in Belgio.
L’organo
di giustizia europeo si è quindi dilungato sul concetto di ‘conflitto armato’
quale presupposto indispensabile della concessione del beneficio ai cittadini
extra UE.
Si
ipotizza, a tal proposito, la sussistenza di una minaccia grave e individuale
ai danni del richiedente, che, laddove tornasse in patria, si troverebbe quindi
esposto a pericolo di vita; e ciò, in virtù della situazione obiettivamente
rischiosa, per questioni di natura politica, per essere lo stesso un oppositore
politico.
La
nozione di ‘conflitto armato interno’, spiegano i giudici, è intesa, per il
diritto europeo, in maniera differente rispetto alla definizione accolta dal
diritto internazionale umanitario: la sussistenza del pericolo deve essere
rilevata a prescindere dall’intensità della violenza, dal livello di
organizzazione delle forze in campo e dalla durata della crisi.
Ai
fini del riconoscimento del beneficio conta che il cittadino si troverebbe in
una situazione di pericolo se tornasse in patria per i rivolgimenti lì in atto,
e la sua condizione di emergenza personale.
(Da diritto.it del
31.1.2014)