Con
la sentenza n. 406 del 10/01/14 la Seconda Sezione della Suprema Corte si è
soffermata sulla natura della divisione ereditaria.
Il
caso in questione ha visto la ricorrente censurare la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 718 e 720 cod. civ. in quanto nell’assegnare alla
convenuta tutti gli immobili in comunione, il Giudice avrebbe disapplicato il
generale e prevalente principio della divisione in natura dei beni, quando la
norma di cui all’art. 720 citato ne costituisce una deroga applicabile
esclusivamente nei casi tassativamente indicati da tale norma. La Corte d'Appello, quindi,
secondo l'assunto della ricorrente in Cassazione, non avrebbe preso in
considerazione la possibilità della formazione di singole porzioni.
Il
motivo è stato accolto in ragione del ragionamento che segue. La Cassazione ha
evidenziato che la sentenza gravata ha tenuto conto esclusivamente del criterio
sancito dall’art. 720 cod. civ. in tema di divisione di immobili non
comodamente divisibili, individuando l’assegnatario nel comunista titolare
della quota maggiore su ciascuno dei beni immobili caduti in successione.
Da
qui, secondo la Suprema
Corte, è sorta la necessità di chiarire le caratteristiche
della divisione ereditaria per cui, a norma dell’art. 718 cod. civ., ciascun
coerede ha diritto alla parte in natura dei beni mobili e immobili
dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli successivi. In particolare,
il principio dell'art. 718 c.c. è derogato fra l’altro dall’art. 720 cod. civ.,
che disciplina la particolare ipotesi in cui l’eredità ricomprenda beni
immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe
pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione
dell’intero non possa effettuarsi senza il loro frazionamento. In tal caso il
Codice prevede che detti immobili debbano preferibilmente essere compresi per
intero, con addebito dell’eccedenza, nelle porzioni di uno dei coeredi aventi
diritto alla quota maggiore, o anche alle porzioni di più coeredi ove questi ne
richiedano congiuntamente l’attribuzione.
Esercitando
la propria funzione nomofilattica, la
Corte, esaltando la lettera della norma, ha quindi chiarito
che la deroga alla previsione dell’art. 718 cod. civ., applicabile secondo la
discrezionale valutazione del Giudice, è riferibile esclusivamente e
tassativamente alla ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate
indivisibili, non potendo trovare applicazione alle ipotesi in cui vi sia una
pluralità di beni immobili, laddove è possibile procedere a un progetto che
consenta l’assegnazione in natura a ciascun condividente di porzioni dei beni
ereditari (Cass. 7700/1994; 25332/2011).
Andrea Ippoliti (da
diritto.it del 6.2.2014)