Cass. Civ., sez. VI-T, ord. 17.12.2013
n° 28187
La Corte di Cassazione affronta nuovamente la problematica
afferente gli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle
Imprese, in particolare sulla titolarità (o meno) dell’ex liquidatore a
presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria avverso un atto
impositivo notificato.
I
giudici ermellini hanno dunque osservato che, laddove al contribuente venga
notificato “un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o in
qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, […] non può
essere denegato” all’interessato il proprio potere di opposizione, “in virtù
del principio costituzionale del diritto alla difesa”.
I fatti del processo
Il
contenzioso in parola traeva origine dal ricorso per cassazione presentato
dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia, n°
42/27/10, con la quale veniva accolto l’appello della società contribuente (già
cancellata dal Registro delle Imprese sin dall’inizio del contenzioso
tributario): quest’ultima eccepiva difatti che il debito tributario (Ires ed
Irap, anno di imposta 2004), specificato nella cartella di pagamento opposta,
fosse già stato estinto.
La decisione della S.C.
Preliminarmente,
i giudici di Piazza Cavour, hanno rilevato che il ricorso introduttivo
(presentato alla Commissione Tributaria Provinciale) non poteva essere
legittimamente proposto dal medesimo contribuente (“unicamente sotto il profilo
dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione fiscale mediante il pagamento delle
imposte”), poiché la società risultava cancellata dal Registro delle Imprese in
data 30.11.2005, dunque quest’ultima rappresentava un soggetto giuridicamente
inesistente[1] anche sotto l’aspetto processuale (la cartella di pagamento era
stata notificata nel 2008, dopo tre anni dalla cancellazione)[2].
A
ben vedere, proseguivano i giudici nella loro motivazione, le sentenze di primo
e secondo grado erano viziate ab origine da c.d. nullità assoluta (rilevabile
anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) per carenza di legittimazione
attiva, giacché, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c.,[3] l’effetto estintivo
in esame determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente in capo
al medesimo liquidatore[4].
Tuttavia
(ed è questa la conclusione più significativa a cui è approdata la S.C. nella fattispecie in
questione) deve essere dichiarata nulla la cartella di pagamento notificata
alla società estinta[5], (viene pertanto esclusa l’ipotesi di inammissibilità
del ricorso), atteso che - in forza del principio costituzionale del diritto di
difesa, art. 24 Cost. - non può essere disconosciuto al contribuente (in
proprio o in qualità di ex rappresentante di una società cancellata) la
possibilità di esercitare il potere di opposizione contro un determinato atto
impositivo, sebbene pregiudizievole soltanto in linea “astratta”.
(Da Altalex del 19.2.2014.
Nota di Federico Marrucci)
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[1] Cancellazione della società dal registro delle imprese:
conseguenze nel processo tributario (di Laura Ambrosi e Antonio Iorio),
“Corriere Tributario”, n. 25/2012.
[2] cfr. Cass., SS.UU., sentenza °.6070/2013.
[3] Il novellato art. 2495 c.c. prevede che “ferma restando
l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso
da colpa di questi”. In altri termini, tale circostanza produce la perdita
della personalità o soggettività giuridica della società, venendo meno, da quel
momento, tutti i diritti e doveri in capo alla stessa, a prescindere
dall’eventuale esistenza di rapporti non definiti.
[4] cfr. Cass., SS. UU., sentenza n. 4060/2010, Cass.,
Ordinanza n. 22863/2011.
[5] Orbene, il ricorso introduttivo potrà essere accolto
solamente sotto tale profilo di nullità, a nulla rilevando l’eccezione di
avvenuto pagamento del debito fiscale (avanzato dall’Amministrazione
finanziaria).
Ad ogni
buon conto, sempre in materia di riflessi giuridici derivanti dalla
cancellazione della società, una recente decisione della C.T.R. della
Lombardia, n. 152/38/2013 ha stabilito che è nulla l’iscrizione a ruolo per i
debiti della società effettuata dopo tale momento. La pronuncia è in linea con
precedenti decisioni della stessa Commissione: dopo l’estinzione della società
sono illegittimi anche gli atti notificati all’ultima legale rappresentante
della medesima società, in quanto per quest’ultima non esiste una successione a
titolo universale o particolare nei confronti dei soci, e tanto meno degli ex
amministratori e degli ex liquidatori (n. 15/06/2011).