Cass. Civ., sez. lavoro, sent.
7.11.2013 n° 25069
Passare
intere giornate lavorative a giocare con il computer aziendale in dotazione
anziché eseguire diligentemente la propria prestazione lavorativa può costare
al lavoratore dipendente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
E’
quello che si legge tra le righe della sentenza 7 novembre 2013, n. 25069 che la Sezione Lavoro
della Corte di Cassazione ha emesso in accoglimento delle ragioni di una
società che aveva irrogato il licenziamento ad un suo dipendente sorpreso a
giocare per ore in ufficio ma che si era vista respingere le proprie doglianze
in grado d’appello, ove la Corte
territoriale competente aveva dichiarato nullo il licenziamento perché fondato
su una contestazione del tutto generica e tale da non consentire al lavoratore
una puntuale difesa.
Di
contraria opinione la
Suprema Corte. L’addebito mosso al lavoratore, supportato
peraltro da un accertamento tecnico contenente l’indicazione del numero delle
partite da egli giocate con il computer aziendale, non può essere ritenuto
logicamente generico per il solo fatto che in esso il datore di lavoro abbia
omesso la precisa indicazione delle singole partite disputate, ma soprattutto
quest’ultima indicazione non può essere considerata essenziale ai fini
dell’approntamento di una puntuale difesa da parte del lavoratore giacché la
generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi
specifici isolati, il computer aziendale è per sé sola sufficiente a consentire
la formulazione di un’accurata difesa.
Per
questa ragione il Supremo Giudice del Lavoro ha cassato la sentenza impugnata e
rinviato alla Corte d’appello territorialmente competente in diversa
composizione affinché provveda ad una diversa decisione “non considerando
generica la lettera di contestazione da cui poi è conseguito il licenziamento
per cui è causa …”.
(Da Altalex del
2.1.2014. Nota di Maria Spataro)