Con
un'interessante ordinanza emessa il 13 febbraio 2014, il Tribunale di Milano,
sezione XI, dott.ssa Giannelli, ha chiarito che il consulente tecnico d'ufficio
non può acquisire i bilanci di una società depositati presso la Camera di Commercio qualora
da questi si possano evincere fatti e/o elementi necessari a provare la
domanda. Secondo il Tribunale di Milano tale preclusione vale anche per il caso
in cui all'acquisizione abbiano prestato assenso tutte le parti.
Ecco
i fatti.
Nel
2007 una società di intermediazione assicurativa intraprende una causa per
risarcimento danni di natura contrattuale contro una compagnia di
assicurazioni.
Nello
stesso giudizio la compagnia di assicurazione svolge domanda riconvenzionale
avente ad oggetto la restituzione di certe somme rimborsate all'intermediario
nel corso degli anni di attività. Al fine di quantificare tale pretesa
restitutoria il giudice dispone una consulenza contabile.
Il
consulente tecnico si rende tuttavia subito conto che non è possibile rispondere
al quesito posto dal giudice in mancanza della produzione in giudizio ,da parte
della compagnia, dei bilanci della società di intermediazione dai quali si
sarebbero potuti trarre i dati necessari alla quantificazione della pretesa
restitutoria.
Per
superare l'impasse, il consulente tecnico chiede, quindi, alle parti di
acconsentire all'acquisizione dei bilanci in questione. La società di
intermediazione si oppone all'acquisizione sulla base dell'argomento che la
compagnia avrebbe potuto/dovuto produrre tali bilanci nei termini previsti dal
codice per il deposito delle memorie istruttorie. Al contrario la compagnia
sostiene che trattandosi di documenti pubblici depositati presso la Camera di Commercio, questi
siano liberamente accessibili e consultabili da chiunque, ivi incluso il
consulente tecnico.
Con
la predetta ordinanza, l'istanza volta alla acquisizione ed utilizzazione da
parte del consulente tecnico dei bilanci della società attrice non prodotti in
causa è stata rigettata.
In
conformità con il principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. 24549/2010)
ancorché non pacifico, il Tribunale di Milano ha quindi posto dei limiti
all'ingresso nel giudizio di documenti (anche se pubblici) in occasione della
consulenza tecnica.
I
bilanci societari sono sì documenti pubblici ma contengono dati ed elementi di
fatto sui quali può fondarsi la domanda giudiziale: in tal caso, la mancata
produzione in giudizio nei termini previsti dalle norme che regolano lo
svolgimento del processo civile non può essere "sanata" dalla solerte
iniziativa del consulente tecnico.
Una
decisione importante e coerente con la natura del nostro processo civile che,
si ricorda, è ad esclusiva iniziativa delle parti e nel quale il giudice (come
i suoi ausiliari) sono super partes e non possono interviene al fine di colmare
lacune probatorie.
Sara Sparagna (da
ilsole24ore.com)