"In considerazione del rilievo sociale che ha
ormai assunto per l’ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza more
uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio
famigliare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il
programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse
proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera
ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata,
che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. L’estromissione
violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente
proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di
esperire l’azione di spoglio; tale principio trova applicazione anche qualora
lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore
qualificato del bene”.
Con
tale principio di diritto gli ermellini con sentenza del 02/01/2014 n.07 hanno
dato seguito ad un recente analogo orientamento elaborato da Cass. n.
7214/2013.
Il
fatto. Il proprietario di un immobile lo concedeva in comodato gratuito al
fratello il quale lo abitava assieme alla sua convivente. Nel corso di una
degenza ospedaliera del fratello comodatario il proprietario, con l’aiuto di un
terzo, modificava la serratura dell’abitazione sì da non consentire alla
convivente di rientrarvi.
Insorgeva
la convivente che avviava dinnanzi al Tribunale di Torino un’azione di spoglio
nei confronti del convivente, proprietario e terzo ottenendo tutela nei
confronti degli ultimi due riconosciuti autori dello spoglio.
La Corte di appello di Torino riformava la sentenza di primo
grado poiché in favore della ricorrente non poteva riconoscersi né una
situazione di possesso tutelabile, posto che il rapporto che intercorreva tra
il suo convivente ed il proprietario era contrattuale, né di detenzione
qualificata, poiché in virtù della convivenza in atto l’alloggio doveva
considerarsi messo a disposizione per ragioni di precaria ospitalità.
Il
contenzioso approda in Cassazione.
Il
giudice della nomofilachia ha escluso che la convivente potesse vantare una
situazione di possesso sull’immobile dato che la relazione con la cosa aveva
avuto inizio in forza di un contratto di comodato e quindi a titolo di
detenzione sì da escludere la presunzione di cui all’ art. 1141 c.c.. e senza
che siano stati posti in essere atti volti alla negazione dell’altrui possesso
ed alla affermazione del proprio.
Dunque,
alla convivente veniva riconosciuto, però, un rapporto di fatto corrispondente
alla detenzione e ciò in base al fatto che la convivenza fosse in atto per un
periodo di tempo tale da escludere un mero rapporto di ospitalità(rapporto di
ospitalità che non avrebbe legittimato la convivente ad agire ex art. 1168
c.c.) e che tale detenzione, come più volte affermato cfr. Cass. n. 7293/1992-
Cass. n.11374/2010, fosse trasmissibile dal comodatario alla convivente.
Nicola Peverelli (da
diritto.it dell’11.2.2014)