lunedì 10 febbraio 2014

Appello filtrato: inammissibile se sentenza conforme ai principi

Trib. Cremona, sez. I civ., ord. 28.11.2013

La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza de qua, rigetta l’appello dichiarandolo inammissibile, con condanna alle spese processuali e pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Il dictum è giustificato in base al nuovo art. 348 bis c.p.c.: l’impugnazione è dichiarata inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta[1].



La succinta motivazione dell’ordinanza

La tesi esposta dalla Corte di Appello di Milano è essenzialmente che l’appello non ha una ragionevole probabilità di accoglimento perché la sentenza impugnata:

    richiama principi consolidati;

    ha utilizzato argomenti coerenti ed adeguata motivazione sotto il profilo logico giuridico;

    è basata su prove raggiunte con elementi presuntivi considerati analiticamente e nella loro convergenza globale.

Pertanto, risultando la ricostruzione fattuale coerente con le risultanze documentali e con i principi giurisprudenziali che regolano la materia, senza che le affermazioni contenute nella domanda di appello possano incidere in quanto apodittiche, allora la domanda va dichiarata inammissibile[2].



Il quadro giurisprudenziale

Come noto la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema un nuovo modello di appello; le novità più rilevanti sono essenzialmente due:

    il passaggio dagli specifici motivi alla motivazione[3] (il passaggio non è meramente letterale, ma contenutistico[4]);

    l’istituzione di un filtro basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento, tale da selezionare le domande ammissibili o meno.

Il riferimento alla “ragionevole probabilità” è stato interpretato dalla giurisprudenza in tre diversi modi[5]:

    come manifesta infondatezza[6]; l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio giustizia, che non sono illimitate;

    come fumus boni iuris[7], comunemente richiamato in tema di misure cautelari (senza il periculum in mora, però); la ragionevole probabilità ben potrebbe essere associata al requisito del fumus boni iuris, strumentalmente necessario ai fini dell’emissione di un’ordinanza cautelare: per lo più, il fumus boni iuris viene definito come l'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie; id est: il diritto preteso deve apparire come verosimile, alla luce degli elementi di prova sussistenti;

    come probabilità giurisprudenziale[8]; sussiste una ragionevole probabilità di accoglimento se la pretesa dell’appellante è confortata da precedenti giurisprudenziali conformi, ovvero non contraddice la giurisprudenza della medesima Corte[9].

La ricostruzione esposta dalla Corte di Appello può essere inquadrata nella terza interpretazione esposta, visto che le sue argomentazioni traggono linfa legittimante dai principi consolidati.



Riflessioni

L’interpretazione della Corte di Appello appare convincente perché si allinea al dato letterale ed, in effetti, la ragionevole probabilità di accoglimento ben può essere decodificata come capacità di penetrare la pronuncia di primo grado, alla luce dei principi consolidati; se la sentenza di primo grado è conforme ai principi consolidati e l’atto di appello è inidoneo ad infliggere un vulnus (in quanto apodittico), allora la domanda sarà inammissibile[10].

L’ordinanza de qua, però, è ancor più condivisibile laddove scrutina l’apparato probatorio utilizzato a sostengo della decisione di primo grado, così facendo un’analisi della probabilità di accoglimento in concreto e non solo in astratto guardando i principi.

L’atto di appello non è più come prima: molto è cambiato; solo che ora le cause per responsabilità dell’avvocato rischiano di aumentare (in modo esponenziale) visto che il cliente, che leggerà una motivazione in cui si scrive che l’atto non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento, tenderà ad attribuire la responsabilità dell’inammissibilità per intero al proprio legale.


(Da Altalex del 3.2.2014. Nota di Luigi Viola)

_____________

[1] Per approfondimenti VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012; RINALDI, Sub art. 348 bis c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura Civile (con schemi, commenti, formule), 2013; NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità dell’appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in Treccani.it, 2012; CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium.it, 2012; CAPONI, La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in Judicium.it, 2012.

[2] Sul tema dell’eventuale impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità, si veda CAMPESE, L’impugnabilità, o meno, con ricorso per cassazione, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e ter cod. proc. Civ., in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014.

[3] Nel senso dell’innovatività della Legge 134/2012 in tema di motivazione, si veda Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013; si veda anche VIOLA, The motivated appeal of statute 134/2012, in Civil Procedure Review, 2013, 1, 88.

[4] In questo senso, Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013; Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013; Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139; in senso contrario BRIGUGLIO, Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull’appello, in Riv. Dir. Proc., 3, 2013, 575. Per una sintesi del dibattito, si veda Schema dei principali orientamenti giurisprudenziali in tema di nuovo appello motivato, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013 (in fase di stampa).

[5] Si veda VIOLA, Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali, in Altalex.com, 2013.

[6] Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, con nota di MECACCI.

[7] Si vedano le linee guida della Corte di Appello di Milano, rese note il 10.10.2012, secondo cui “in ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris”. Nel medesimo senso VIOLA, Diritto processuale civile, Padova, 2013, 459. In senso contrario, Tribunale di Cremona, ordinanza del 28.11.2013, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 (in fase di stampa), secondo cui “non è chiaro infatti come debba interpretarsi il requisito della ragionevole probabilità di accoglimento, in assenza del quale l’appello va dichiarato inammissibile, ma sicuramente non sembrano condivisibili quegli orientamenti, fatti propri ad es. dal Tribunale di Milano e accolti dai primi commentatori, secondo i quali il giudice dovrebbe valutare se il gravame sia o meno dotato di fumus boni iuris. Non appare infatti corretta l’avulsione del requisito del fumus dall’area sua propria, quella dei giudizi cautelari e strumentali, non essendo lo stesso ontologicamente idoneo a sorreggere una valutazione di ammissibilità dell’azione, tradizionalmente legata ad altri parametri, quali la tempestività della domanda, il rispetto di requisiti formali, ecc. Deve infatti rammentarsi che il fumus boni iuris non può mai essere valutato disgiuntamente dall’altra condizione dell’azione cautelare, il periculum in mora, con il quale va bilanciato ai fini della concessione o meno della cautela”.

[8] Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, in La Nuova Procedura Civile.com, 2013.

[9] Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 201.

[10] Seppur potevano pur essere illustrati tali principi.