D’ora
in avanti gli uffici dell’Agenzia delle entrate dovranno essere tempestivi in
sede di ispezione. È infatti nullo l’accertamento quando il fisco non ha emesso
l’atto entro sessanta giorni anche se l’ispezione si è protratta oltre il termine.
Inutile per l’amministrazione sostenere di aver avuto bisogno di più giorni,
dovrebbe provare l’assoluta impossibilità di concludere per tempo le operazioni
di verifica. Il monito arriva con una importante sentenza dalla Corte di
cassazione, n. 3142 del 12 febbraio 2014, con la quale è stato respinto il
ricorso dell’Agenzia delle entrate. In altri termini l’ufficio dovrebbe
dimostrare di aver tardato perché la sua attività è stata in qualche modo
ostacolata dal contribuente o da circostanze contingenti. In tutti gli casi
l’amministrazione dev’essere tempestiva. Piazza Cavour consacra questi concetti
in un ben preciso principio di diritto secondo cui «qualora, per contrastare la
eccezione di nullità dell’avviso per violazione del termine di cui all’art.
12co7 legge n. 212/2000, formulata con i motivi di ricorso da contribuente, la Amministrazione
finanziaria alleghi, quale fatto di particolare e motivata urgenza, di non aver
potuto rispettare il termine dilatorio indicato, essendosi chiuse le operazioni
di verifica in data successiva al sessantesimo giorno antecedente la scadenza
del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento della
imposta, l’oggetto della prova va individuato nella oggettiva impossibilità di
adempimento all’obbligo ex lege e dunque grava sull’Amministrazione
finanziaria, in conformità al principio di vicinanza del fatto da provare,
l’onere di dimostrare che la imminente scadenza del termine di decadenza, che
non ha consentito di adempiere all’obbligo di legge, sia dipesa da fatti o
condotte a essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza od
inefficienza».
Non
basta. Gli Ermellini ricordano inoltre che nel caso in cui l’Amministrazione
finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati
all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali, il verbale di chiusura delle operazioni deve in ogni caso – e
salvo i casi di comprovata impossibilità oggettiva non imputabile alla PA –
essere redatto e consegnato alla parte contribuente non oltre il sessantunesimo
giorno precedente la scadenza del termine di decadenza per l’esercizio della
potestà impositiva, nella specie stabilito dall’art. 57 Dpr n. 633/72, essendo
tenuta l’Amministrazione finanziaria, a pena di nullità dell’avviso di
accertamento o di rettifica, all’osservanza del termine dilatorio prescritto
dal comma sette dell’art. 12 legge n. 212/2000 per la emissione dell’atto
impositivo.
Debora Alberici (da
Italia Oggi)