giovedì 6 febbraio 2014

CF, moratoria-sanzioni per i contributi minimi

Sospensione fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione delle nuove norme. Il delegato Michelina Grillo: «Così preserviamo la sostenibilità del sistema previdenziale»


Entra nel vivo dopo l'approvazione di venerdì scorso da parte dell'ente previdenziale degli avvocati il nuovo regolamento ex articolo 21 della riforma forense in attesa dell'approvazione dei ministeri vigilanti (il testo è qui disponibile come documento correlato). E fra le norme transitorie del provvedimento spunta la sospensione delle sanzioni sui contributi minimi fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione del regolamento. Dopo tale data esse saranno applicabili solo sugli omessi o ritardati versamenti nella misura obbligatoria stabilità dal regolamento. È il delegato della comitato Michelina Grillo, con un lancio su di un social network, a illustrare ai colleghi i principi ispiratori della riforma: «Preservare la sostenibilità del sistema previdenziale forense; mantenere un unico sistema previdenziale per tutti gli iscritti; garantire la par condicio tra nuovi ingressi e professionisti già iscritti con le medesime condizioni oggettive e soggettive».

Così a regime

Per le modalità di pagamento nei primi otto anni di iscrizione scattano il Mav in corso d'anno con il versamento del 50 per cento del dovuto che dà diritto a 6 mesi di anzianità contributiva riconosciuta e poi l'autoliquidazione con modello 6 l'anno successivo, il 31 luglio, con il 50 per cento del dovuto a saldo del minimo, obbligatorio se il reddito Irpef è uguale o superiore a 10.300 euro, facoltativo se inferiore a tale soglia. A regime il nuovo regolamento imporrà un contributo soggettivo minimo ridotto al 50 per cento nei primi sei anni di iscrizione alla Cassa quando l'iscrizione decorre dai trentacinque anni di età. Ancora: contributo integrativo minimo non dovuto per i primi cinque anni di iscrizione all'Albo più contributo integrativo minimo ridotto al 50 per cento per ulteriori quattro anni se l'iscrizione decorre da prima del trentacinquesimo anno di età (cfr. in allegato la tabella "Cosa cambia a regime").

Sforzo di equità

«Il nuovo regolamento è frutto di un lavoro di concertazione tra le varie componenti dell'Avvocatura e offre a tutti i professionisti, indipendentemente dal reddito, la speranza di un presente lavorativo e di un degno futuro previdenziale», spiega il presidente della Cassa forense Nunzio Luciano. Con l'approvazione del regolamento «si esce dall'immobilismo», è il commento dell'Organismo unitario dell'avvocatura: «Finalmente - rileva il presidente Nicola Marino - si passa al momento delle decisioni: la Cassa forense ha fatto uno sforzo nella direzione dell'equità».


Dario Ferrara (da cassazione.net)