Corte Giustizia U.E., Con. Avv. Gen.,
12.2.2014 , n. 926/13
L'art.
4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel
senso che, in caso di prestito espresso in valuta estera, ma in realtà erogato
in valuta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente
in valuta nazionale, la clausola contrattuale che determina i tassi di cambio,
non oggetto di negoziato individuale, può essere ritenuta come facente parte
dell'oggetto principale del contratto allorché risulta chiaramente da
quest'ultimo che tale clausola ne costituisce un parametro essenziale. Per
contro, il differenziale tra il tasso di cambio alla vendita e il tasso di
cambio all'acquisto della valuta non può essere considerato come una
remunerazione la cui adeguatezza rispetto al servizio non può essere esaminata
per valutare il suo carattere abusivo.
L'art.
4, par. 2, della direttiva 93/13, deve essere interpretato nel senso che spetta
al giudice adito esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali in
esso contenute, qualora dette clausole non siano redatte in modo chiaro e
comprensibile, sulla base di un'interpretazione conforme del diritto nazionale
applicabile alla data di conclusione del contratto in questione. L'esame
relativo alla chiarezza e alla comprensibilità delle clausole contrattuali deve
tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, delle
informazioni portate a conoscenza del consumatore al momento della conclusione
del contratto, e deve vertere, oltre che sull’aspetto strettamente formale e
linguistico, sull’esatta valutazione delle conseguenze economiche di tali
clausole e sui rapporti che possono sussistere tra esse.
Sebbene,
ai sensi dell’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale non
possa sanare l’invalidità, nei confronti del consumatore, di una clausola
contrattuale abusiva utilizzata, nulla osta a che il giudice nazionale applichi
una disposizione di diritto nazionale di natura sussidiaria suscettibile di
sostituirsi alla clausola contrattuale invalida, a condizione che, ai sensi
delle norme di diritto nazionale, il contratto possa sussistere giuridicamente
dopo l’eliminazione della clausola abusiva.
(Da telediritto.it del
14.2.2014)