domenica 16 febbraio 2014

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Corte Giustizia U.E., Con. Avv. Gen., 12.2.2014 , n. 926/13

L'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in caso di prestito espresso in valuta estera, ma in realtà erogato in valuta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente in valuta nazionale, la clausola contrattuale che determina i tassi di cambio, non oggetto di negoziato individuale, può essere ritenuta come facente parte dell'oggetto principale del contratto allorché risulta chiaramente da quest'ultimo che tale clausola ne costituisce un parametro essenziale. Per contro, il differenziale tra il tasso di cambio alla vendita e il tasso di cambio all'acquisto della valuta non può essere considerato come una remunerazione la cui adeguatezza rispetto al servizio non può essere esaminata per valutare il suo carattere abusivo.

L'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice adito esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali in esso contenute, qualora dette clausole non siano redatte in modo chiaro e comprensibile, sulla base di un'interpretazione conforme del diritto nazionale applicabile alla data di conclusione del contratto in questione. L'esame relativo alla chiarezza e alla comprensibilità delle clausole contrattuali deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, delle informazioni portate a conoscenza del consumatore al momento della conclusione del contratto, e deve vertere, oltre che sull’aspetto strettamente formale e linguistico, sull’esatta valutazione delle conseguenze economiche di tali clausole e sui rapporti che possono sussistere tra esse.

Sebbene, ai sensi dell’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale non possa sanare l’invalidità, nei confronti del consumatore, di una clausola contrattuale abusiva utilizzata, nulla osta a che il giudice nazionale applichi una disposizione di diritto nazionale di natura sussidiaria suscettibile di sostituirsi alla clausola contrattuale invalida, a condizione che, ai sensi delle norme di diritto nazionale, il contratto possa sussistere giuridicamente dopo l’eliminazione della clausola abusiva.


(Da telediritto.it del 14.2.2014)