Il
Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa straordinaria di
venerdì 31 gennaio, ha approvato il nuovo Codice deontologico forense in
attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell’ordinamento
forense e nei termini temporali previsti dalla legge. Il testo approvato dal plenum in via
definitiva è stato predisposto dalla commissione deontologica coordinata da
Stefano Borsacchi, ed ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da Ordini e
associazioni in sede di consultazione. Il nuovo Codice sarà presentato ai
Presidenti dei Consigli dell’Ordine in una riunione dedicata, il 19 febbraio
prossimo. Il nuovo codice deontologico è
finalizzato innanzitutto alla tutela dell’interesse pubblico al corretto
esercizio della professione. Anche per questo motivo, e per favorirne la più
ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. In particolare, la legge
247/2012 ha previsto la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e
l’espressa indicazioni delle sanzioni, che nel codice corredano ogni
fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione
alla maggiore o minore gravità del fatto contestato. Tra le novità più rilevanti
si segnalano un impianto più moderno, che tiene conto non solo della
giurisprudenza che si è formata in materia deontologica dal 1997 (data di
entrata in vigore del primo codice forense) ad oggi, ma anche delle previsioni
disciplinari sparse in diversi testi legislativi. Il nuovo codice si compone
dunque di settantré (73) articoli raccolti in sette (7) titoli: il primo (artt.
1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai
rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa
dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri
dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con
terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le
Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale. Il
primo titolo è dedicato ai Principi generali, tra i quali quello di
indipendenza e autonomia e di leale concorrenza; di diligenza (qualità della
prestazione) e di competenza, di aggiornamento e formazione continua; il dovere
di adempimento di ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo,
contributivo. Le informazioni sull’attività professionale dovranno essere
coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività. Si segnala l’inversione,
rispetto all’attuale codice, tra il titolo II (Rapporti con i colleghi) ed il
III (Rapporti con il cliente e la parte assistita) nel senso di dare precedenza
a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme.
Sono inoltre introdotti due nuovi titoli dedicati ai Doveri dell’avvocato nel
processo e ai Rapporti con le istituzioni forensi. Nei Rapporti con i clienti e parte assistita
viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale, con gli
obblighi informativi che ne conseguono (prevedibile durata
causa-oneri-preventivo scritto se richiesto- estremi della polizza
assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione), e della libera
pattuizione del compenso. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente
gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto. Viene
ribadito il divieto di accaparramento di clientela. Il dovere di corretta informazione prevede
che l’avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando
i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza,
facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione
professionale. Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche,
ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli,
funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di
nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo
studio dell’avvocato. L’informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web
deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile
all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla
quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza
della forma e del contenuto del sito stesso. Non sono ammessi banner
pubblicitari. Il III titolo è dedicato
ai Rapporti con i colleghi. Nel proprio studio l’avvocato dovrà favorire la
crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone in maniera adeguata
la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture
dello studio. Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità
della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese,
riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato.
L’introduzione del titolo Doveri dell’avvocato nel processo ha il compito di
sistematizzare previsioni sparse in diversi ambiti. In questo contesto, è stata
inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior
correttezza in un ambito particolarmente delicato. Anche nuove facoltà-come la notifica in
proprio- o nuovi sistemi organizzativi conteranno su un presidio disciplinare
ad hoc per favorirne l’applicazione. In
merito al titolo Rapporti con le Istituzioni forensi si segnala l’ obbligo di
collaborazione dell’avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata
pesantemente l’attività volta a favorire candidati durante l’esame di
abilitazione, soprattutto da parte dell’avvocato-commissario d’esame. Il nuovo
Codice deontologico entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Sempre nella seduta
amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio, il plenum del CNF ha approvato
in via definitiva il regolamento che disciplina la elezione dei componenti dei
Consigli Distrettuali di Disciplina, gli organismi cui la legge forense demanda
il controllo disciplinare degli iscritti agli albi. Il testo definitivo, al quale ha lavorato il
gruppo di lavoro coordinato dal consigliere Giuseppe Picchioni, tiene conto
delle osservazioni prevenute da Ordini e Associazioni a seguito della consueta
consultazione ed è in corso di pubblicazione nella sezione del sito
istituzionale del CNF appositamente dedicata ai regolamenti attuativi della
riforma forense.
(Da Mondoprofessionisti
del 4.2.2014)