Diciamo
la verità, con la separazione dei coniugi chi ha la peggio e' quasi sempre
l'uomo che in qualità di coniuge e padre e' tenuto a corrispondere in favore di
moglie e figli il c.d. assegno di mantenimento.
Ad
onor del vero c'è da dire anche che non tutti i padri si assumono la
responsabilità di corrispondere regolarmente il mantenimento alla famiglia
ormai sciolta. Ci sono padri che si disinteressano totalmente sia dal punto di
vista economico che affettivo dei propri figli; per converso, però , ci sono
anche padri sempre attenti alle esigenze dei figli e sostenendo sacrifici enormi continuano a mantenere
economicamente i figli anche ormai adulti.
Così
è comune prassi che un padre, perché così dice la legge, continui a mantenere
un figlio maggiorenne ma ancora non autonomo economicamente.
Insomma
può capitare che anche un bamboccione oramai trentenne che non ha terminato il
corso di studi universitari continui a
ricevere dal padre un assegno di mantenimento.
Ma
questo diritto, avverte la
Cassazione, non deve diventare un alibi per il "figlio
svogliato". Difatti la
Corte con l'ordinanza n. 1585/2014 ha chiarito che se il
figlio ha uno scarso rendimento e comunque con lavoretti occasionali riesce a
raggiungere una certa indipendenza, il padre può essere liberato dall'obbligo
del mantenimento.
Ciò
vuol dire che il figlio raggiunta la maggiore età non è obbligato a cercarsi un
lavoro se ha un'attitudine per lo studio, quindi, decidere di studiare non
significa un rifiuto verso l'indipendenza economica.
Diverso
e' il caso del figlio che decide di studiare solo per facciata ad esempio non
sostenendo esami o facendone realmente molto pochi con scarsi risultati.
In
altri termini, il figlio maggiorenne può continuare ad avere il diritto al
mantenimento se la sua formazione scolastica è reale ed è confermata da
risultati.
Un'altra
recente sentenza della Cassazione, la n. 27377 del 06.12.2013, ha anche
chiarito che il figlio ultratrentenne non ha più diritto all'assegno di
mantenimento se è in possesso di un patrimonio tale da potergli garantire
un'autosufficienza economica; in tali ipotesi potrebbe cessare l'obbligo del
mantenimento.
In
definitiva, il genitore può liberarsi dall'obbligo di mantenere il proprio
figlio maggiorenne e studente se prova che lo stesso utilizzi lo studio come un
alibi per non lavorare; dunque, per indipendenza economica del figlio non si
intende che lo stesso trovi un lavoro stabile ma è sufficiente che lo stesso
rifiuti valide offerte di lavoro.
Barbara Pirelli (da
studiocataldi.it del 30.1.2014)