lunedì 3 febbraio 2014

Studio dei figli non sia alibi per mantenimento

Diciamo la verità, con la separazione dei coniugi chi ha la peggio e' quasi sempre l'uomo che in qualità di coniuge e padre e' tenuto a corrispondere in favore di moglie e figli il c.d. assegno di mantenimento.
Ad onor del vero c'è da dire anche che non tutti i padri si assumono la responsabilità di corrispondere regolarmente il mantenimento alla famiglia ormai sciolta. Ci sono padri che si disinteressano totalmente sia dal punto di vista economico che affettivo dei propri figli; per converso, però , ci sono anche padri sempre attenti alle esigenze dei figli e sostenendo  sacrifici enormi continuano a mantenere economicamente i figli anche ormai adulti.
Così è comune prassi che un padre, perché così dice la legge, continui a mantenere un figlio maggiorenne ma ancora non autonomo economicamente.
Insomma può capitare che anche un bamboccione oramai trentenne che non ha terminato il corso di studi universitari  continui a ricevere dal padre un assegno di mantenimento.
Ma questo diritto, avverte la Cassazione, non deve diventare un alibi per il "figlio svogliato". Difatti la Corte con l'ordinanza n. 1585/2014 ha chiarito che se il figlio ha uno scarso rendimento e comunque con lavoretti occasionali riesce a raggiungere una certa indipendenza, il padre può essere liberato dall'obbligo del mantenimento.
Ciò vuol dire che il figlio raggiunta la maggiore età non è obbligato a cercarsi un lavoro se ha un'attitudine per lo studio, quindi, decidere di studiare non significa un rifiuto verso l'indipendenza economica.
Diverso e' il caso del figlio che decide di studiare solo per facciata ad esempio non sostenendo esami o facendone realmente molto pochi con scarsi risultati.
In altri termini, il figlio maggiorenne può continuare ad avere il diritto al mantenimento se la sua formazione scolastica è reale ed è confermata da risultati.
Un'altra recente sentenza della Cassazione, la n. 27377 del 06.12.2013, ha anche chiarito che il figlio ultratrentenne non ha più diritto all'assegno di mantenimento se è in possesso di un patrimonio tale da potergli garantire un'autosufficienza economica; in tali ipotesi potrebbe cessare l'obbligo del mantenimento.
In definitiva, il genitore può liberarsi dall'obbligo di mantenere il proprio figlio maggiorenne e studente se prova che lo stesso utilizzi lo studio come un alibi per non lavorare; dunque, per indipendenza economica del figlio non si intende che lo stesso trovi un lavoro stabile ma è sufficiente che lo stesso rifiuti valide offerte di lavoro.

Barbara Pirelli (da studiocataldi.it del 30.1.2014)