Il Consiglio di Stato consacra
definitivamente
la battaglia del foro di Roma avviata
sin dal 2011
La
battaglia dell’Ordine degli avvocati di Roma avviata nel 2011 a tutela
dell'avvocatura italiana, dopo un iter giudiziario tormentato, è giunta
finalmente al capolinea. Il Consiglio di Stato (cfr. post precedente, NdAGANews) ha affermato definitivamente,
accogliendo nel merito il ricorso dell'Ordine capitolino, la tesi della
inderogabilità dell'orario di apertura delle cancellerie per cinque ore
giornaliere, annullando l'ordinanza del Tribunale di Roma che il 20 settembre
2012 aveva disposto che le cancellerie civili degli uffici in viale Giulio
Cesare e via Lepanto restassero aperte solo tre ore. “La portata della sentenza
– dice Antonino Galletti consigliere tesoriere Coa di Roma e autore dei primi
ricorsi che hanno dato l'avvio al contenzioso sul tema - è dirompente e sarà
utile a tutta l'avvocatura italiana che saprà prendere spunto e esempio dal
nostro contenzioso per trarne giovamento in ogni sede giudiziaria”. Nel
dettaglio, il Supremo Collegio di Giustizia Amministrativa, Sezione Quarta,
nella sentenza n. 798/2014 depositata il 20.2.2014, ha affermato che "la
questione giuridica posta all’attenzione della Sezione dalla instaurata
controversia trova, quanto alla sua soluzione , un preciso riferimento
normativo nella puntuale diposizione recata dall’art.162, 1° comma della legge
23 ottobre 1962 n.1196( “ ordinamento del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie e dei dattilografi”) che così prevede: “ le cancellerie
e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali
, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari , sentiti i capi
delle cancellerie e delle segreterie interessate”. Stante l’inequivoco tenore
letterale della predetta norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il
potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico delle
cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della durata
dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato
art.162. “Quella testé riportata – dice Galletti - è una norma tassativa che se
da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare
l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio
dell’apertura al pubblico , dall’altro lato vieta di ridurre la durata oraria
in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno
di cinque ore nei giorni feriali)”. In altri termini, la previsione legislativa
in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare
alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria
giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella
fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di
un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie
giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano. D’altra parte il regime
giuridico di rango legislativo applicabile all’orario di apertura degli uffici
in questione si pone in linea con la regola della riserva di legge prevista in
materia dall’art.97 Cost. (“ i pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione”) e, com’è noto, il principio di riserva di
legge impone da un lato che la disciplina di una certa materia sia demandata
alla fonte legislativa e dall’altro lato che fonti “ normative” diverse non
possono intervenire sugli oggetti riservati alla legge."
Luigi Berliri (da
Mondoprofessionisti del 24.2.2014)